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Infiltrazioni tubature e rottura della braga. L'amministratore di condominio non è responsabile

In caso di infiltrazioni derivanti da una parte privata, non rileva il comportamento dell'amministratore ai fini delle spese processuali.
Avv. Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio, quale proprietario di unità immobiliare sita al quarto piano del Condominio, con atto di citazione aveva evocato in giudizio, avanti il Giudice di Pace, Sempronia (quale proprietaria del soprastante alloggio) e il su menzionato Condominio, per ivi sentirli - in via solidale o alternativa - tenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento del danno cagionatogli dalle infiltrazioni verificatesi nel soffitto.

Gli esiti del giudizio di primo grado. Il Giudice di Pace ha ritenuto la responsabilità esclusiva di Sempronia nella causa del danno da infiltrazioni subito dall'attore. A motivazione della compensazione integrale delle spese processuali tra l'attore e il Condominio, il giudice di pace ha considerato il comportamento dell'amministratore.

Per meglio dire, secondo il giudice, l'amministratore del Condominio, nonostante la segnalazione del danno da parte di Tizio, non aveva, nell'espletamento delle sue mansioni ex art. 1130 n. 4 c.c., esperito indagini al fine di individuare la posizione esatta del guasto; non aveva assunto iniziative presso l'assicurazione del fabbricato tali da escludere l'intervento della polizza globale fabbricati; non aveva, pur essendo l'attività da lui esercitata assimilabile al mandato con rappresentanza, provveduto con la diligenza del buon padre di famiglia ad informare l'attore degli esiti delle sue iniziative e delle conoscenze raggiunte.

Di conseguenza, secondo il giudicante, in tale fattispecie, potevano reputarsi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.

Avverso tale decisione, in particolare sulla compensazione alle spese, il condominio ha proposto appello innanzi al Tribunale.

Infiltrazioni derivanti dai muri perimetrali. Il condominio paga i danni

Il ragionamento del Tribunale di Torino (in grado di appello). In tal vicenda, la perdita d'acqua era da ascriversi alla rottura dell'elemento obliquo, di proprietà del singolo condomino e non alla rottura di un elemento comune dell'edificio.

Infatti, il tratto obliquo che si innesta in braga non costituisce un corpo unico con la colonna condominiale; invero, "la braga", quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale. E, nella specie, la braga, qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Torino 15 Marzo 2018
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