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Danno da infiltrazioni, va fatturato e inserito nella dichiarazione dei redditi?

Danni infiltrazioni e somme ricevute a titolo di risarcimento danni, profili fiscali e tributari.
Avv. Alessandro Gallucci 
7 Feb, 2019

Chi chiede un risarcimento per un danno da infiltrazioni è tenuto a mostrare la fattura degli esborsi effettuati in ragione del danno subito?

Chi ottiene un risarcimento del danno da infiltrazioni deve inserire nella dichiarazione dei redditi le somme a quel titolo ricevute?

Le domande non sono di poco conto, alle volte capita che il risarcente contesti l'assenza di danno per mancanza di documentazione che lo comprova.

Chi, poi, riceve quella somma deve far conto di comunicarlo all'Agenzia delle Entrate per pagare le imposte sul ricevuto, oppure tutto non deve comunicare nulla?

La prova del risarcimento del danno non è la fattura

Chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno derivante da infiltrazioni deve provare:

  • il danno, cioè la sua entità;
  • il nesso causale tra la cosa in custodia del convenuto in giudizio ed il danno.

Come si prova l'entità del danno? Il riferimento è qui al danno patrimoniale, ossia al pregiudizio di natura economica sofferto in ragione dell'evento infiltrativo.

Dimostrando il valore economico del pregiudizio subito? Tale dimostrazione deve essere data necessariamente esibendo fattura dell'intervento riparatorio?

No, perché è ben legittimo che il danneggiato attenda il pagamento delle somme per poi provvedere alla sistemazione dei beni danneggiati.

Come specificato dalla Cassazione, anche se non c'è fattura il ristoro economico dev'essere comprensivo dell'IVA dovuta in relazione all'intervento da effettuarsi.

Ciò perché il risarcimento del danno patrimoniale è esteso agli oneri accessori e conseguenziali, e pertanto se è liquidato in base alle spese che dovranno essere affrontate, il risarcimento comprende pure l'IVA, anche se la riparazione non è ancora avvenuta qualora «il prestatore d'opera sia tenuto ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 18 ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (v. Cass. 27/1/2010, n. 1688; Cass., 14/10/1997, n. 10023. Cfr. anche, da ultimo, Cass. 12/3/2013, n. 6111).

Trattandosi di onere futuro e certo al tempo liquidazione del danno, il pagamento dell'Iva concorre invero a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito (cfr. Cass. 2/4/2009, n. 8035)» (Cass. 4 aprile 2013 n. 8199, fattispecie relativa proprio ad un risarcimento del danno causato da infiltrazioni).

Dopo avere versato le somme dovute a titolo il risarcimento, il risarcente ha diritto ad avere copia della fattura?

Questione non semplice da risolvere. Ottenere le somme per il risarcimento non vuol dire doverle spendere subito.

Certo, laddove è stata versata l'IVA, se l'intervento non è eseguito potrebbe configurarsi un indebito arricchimento per gli importi corrispondenti all'imposta non versati.

Situazione di non facile soluzione, anche se ad avviso dello scrivente, almeno quando il risarcimento del danno è fondato su sentenza, chi ha risarcito non ha diritto ad alcunché posto che il suo pagamento deriva il titolo da un titolo giudiziale (magari divenuto inappellabile).

Il risarcimento del danno che non sia lucro cessante non è tassato

Se l'infiltrazione porta un danno di € 10.000,00, chi riceve la somma ha l'obbligo d'inserirla nella dichiarazione dei redditi al fine di pagare le imposte?

Dipende dal titolo in base al quale sono ottenute le somme. Perché quella del risarcimento è voce generale che può comprendere oltre al ristoro del pregiudizio subito per il ripristino dei luoghi, anche l'indennizzo per il mancato guadagno dovuto alla infiltrazione medesima.

Si pensi al bed and breakfast che non ha potuto operare in ragione del gocciolamento dall'appartamento del piano superiore dovuto, per l'appunto, ad un'infiltrazione.

Come ha avuto modo di specificare la Suprema Corte di Cassazione, in materia di dichiarazione dei redditi «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile [...] ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa» (Cass. 3 settembre 2003 n, 12789).

Nessuna menzione nel modello Unico o nel 730, dunque, se devo rifare il soffitto in ragione delle perdite di acqua dal bagno dell'appartamento del piano superiore. Indicazione, invece, della somma risarcitoria se, ad esempio, questa è dovuta al blocco della mia attività lavorativa.

Se il risarcimento è misto (si faccia riferimento nuovamente al bed and breakfast), allora il contribuente dovrà menzionare nella dichiarazione dei redditi le somme risarcitorie a titolo di lucro cessante, così come indicate in sentenza ovvero nell'atto transattivo che ha portato alla corresponsione del risarcimento.

Proprio per ragioni di carattere fiscale è bene che il lucro cessante sia individuato in modo preciso, chiaro e corretto, specie se esso è determinato in un accordo transattivo.

Perdita occulta e malfunzionamento dell'impianto idrico interno. Il condominio deve pagare ugualmente le fatture

Danni da infiltrazioni d'acqua dal piano superiore

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