Il diritto di credito per anticipazioni effettuate dall'amministratore per conto del condominio non è soggetto al termine di prescrizione triennale di cui all'art. 2956 n. 2 c.c., in quanto l'attività svolta dall'amministratore non è un'attività professionale in senso stretto, anche se svolta da persone iscritte in un albo professionale.
Ciò è quanto ha stabilito il Tribunale di Pavia, con la recente Sentenza n. 467 del 13/03/2019, che stupisce per il fatto di non voler considerare l'attività svolta dall'amministratore di condominio come una vera e propria professione intellettuale.
Ma veniamo ai fatti ed allo svolgimento del giudizio. Con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia l'erede del defunto geometra-amministratore chiedeva al condominio il pagamento del credito vantato dal de cuius per competenze non corrisposte dall'anno di gestione 2006/2007 fino all'anno 2009/2013.
A seguito di notifica del decreto ingiuntivo, il condominio proponeva opposizione, con atto di citazione notificato alla controparte il 12/04/2016, chiedendo la revoca del decreto opposto, per una serie di ragioni, tra le quali l'intervenuta prescrizione degli emolumenti oggetto di ingiunzione.
Ciò nonostante, in corso di giudizio, veniva dimostrato che l'assemblea condominiale, fin dagli anni 2009/2010, con l'approvazione del rendiconto, aveva dato atto che l'amministratore avanzava emolumenti considerevoli, che non erano stati corrisposti a causa delle morosità nel pagamento delle spese rendicontate.
In particolare, il condominio eccepiva che le somme richieste dall'erede dell'amministratore, quantomeno quelle riferite agli anni 2006/2007 e 2007/2008, si fossero già prescritte, per il decorso del termine quinquennale.
=> La domanda di pagamento non può esaurirsi nella mera indicazione numerica della somma pretesa
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