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È vietato portare i cani in ascensore?

Il regolamento assembleare non può contenere alcun divieto di portare cani in ascensore.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel condominio in cui mi sono da poco trasferita non esisteva il regolamento. Di recente è stato proposto di adottarne uno, votandolo in assemblea, e di inserire una clausola che vieti di portare i cani in ascensore.

Mi chiedo se sia possibile imporre un simile divieto e quali siano le conseguenze in caso negativo.

Contenuto del regolamento condominiale, modalità di utilizzazione dell'ascensore (anche indipendenti dal regolamento stesso) e conseguenze per il caso di norme illegittime; questi i tre elementi che ci possono portare a chiarire se e quando sia possibile vietare di portare i cani in ascensore.

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Quanto al regolamento è notorio che esso possa essere assembleare, ossia votato in assemblea con le maggioranze indicate dall'art. 1138 c.c., oppure contrattuale, cioè approvato da tutti i condòmini (ed eventualmente trascritto, ove possibile, per renderlo opponibile a terzi).

Il regolamento assembleare può contenere norme "circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione", mentre quello contrattuale può limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e di proprietà esclusiva, purché non siano derogate le disposizioni indicate nell'art. 1138, quarto comma, c.c.

Tra queste disposizioni non è menzionato l'art. 1102 c.c. relativo all'uso delle cose comuni da parti dei condòmini.

A ben vedere, tuttavia, l'art. 1102 c.c. non riguarda l'uso conforme alla destinazione del bene (usare l'ascensore per arrivare al piano desiderato), ma l'uso particolare (anche non conforme della destinazione purché rispettoso di essa). Usare l'ascensore come montacarichi durante i lavori di manutenzione potrebbe essere considerato illegittimo, stante la precipua funzione dell'ascensore al sollevamenti di persone.

Resta la possibilità, però, per il regolamento contrattuale di limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e quindi vietarne particolari modalità di utilizzazione. Molto, ad avviso dello scrivente, dipende dalla formulazione della clausola e dal suo scopo precipuo.

Sicuramente il regolamento assembleare non può contenere alcun divieto di portare cani in ascensore. Dato che tale statuto può disciplinare l'uso delle cose comuni, potrebbe contenere delle norme di condotta (es. guinzaglio in ascensore) per evitare problemi nel caso di uso contemporaneo da parte di più persone.

Uso dell'ascensore e animali domestici: quando il divieto d'introdurli può considerarsi lecito?

Se il regolamento assembleare dovesse contenere divieti di portare cani in ascensore, quella norma dovrebbe essere considerata nulla e come tale impugnabile in ogni momento con azione davanti all'Autorità Giudiziaria finalizzata all'accertamento di tale nullità.

Quanto ai divieti di utilizzazione dell'ascensore previsti dalla legge, l'art. 17 d.p.r. n. 162/99 non contiene alcun riferimento agli animali e tra le altre cose si perizia nell'imporre "l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata".

In teoria, quindi, il cane può essere fatto entrare nell'ascensore poi chiamato da persona che lo aspetto ad un altro piano, mentre il bambino di dieci anni, no.

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