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È diffamazione dare del “maledetto diavolo” all'amministratore?

C'è diritto di critica solamente quando le affermazioni sono pertinenti e proporzionali; in tutti gli altri casi scatta l'illecito e l'obbligo di risarcire i danni.
Avv. Mariano Acquaviva 

Tra i mestieri più difficili in assoluto dovrebbe essere annoverato anche quello di amministratore di condominio, soprattutto in presenza di realtà difficili o "pittoresche". Tanto è dimostrato dal caso affrontato dal Tribunale di Civitavecchia (sent. n. 1247 del 5 dicembre 2022), avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'amministratore nei confronti di un condomino per le espressioni da quest'ultimo proferite.

Tra le frasi finite sotto la lente del giudice, quelle contenute in un telegramma fatto girare tra i condòmini, del seguente tenore: «angeli scacciano dalla terra all'inferno maledetto diavolo per bruciare malefico schiavista oppressore autore contro legge avido complice disonesti persecutori spietato contro onesti bisognosi»! Per il giudice laziale non ci sono dubbi: c'è diffamazione. Analizziamo meglio la vicenda.

Il risarcimento del danno per diffamazione

La diffamazione è un illecito penale dal quale derivano conseguenze anche civili: la vittima ha infatti il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione della propria reputazione.

Come ha ricordato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia in commento, i danni possono essere patrimoniali o non patrimoniali.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il risarcimento può in astratto essere riconosciuto tutte le volte in cui il danneggiato provi la sussistenza di un nesso causale tra la pubblicazione di notizie idonee a ledere la propria reputazione e la successiva perdita patrimoniale subita.

Si tratta invero di un'ipotesi rara, tanto da non esserci praticamente giurisprudenza di legittimità relativa al danno patrimoniale conseguente a condotta diffamatoria.

Di gran lunga più frequente è il risarcimento dei danni non patrimoniali, che possono essere liquidati anche in via equitativa dal giudice sulla base del suo prudente apprezzamento.

Ad esempio, nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l'amministratore di condominio era anche un professionista (commercialista) nonché della qualità e della diffusione dei messaggi diffamatori sui volantini e in occasione delle riunioni condominiali, il Tribunale di Civitavecchia ha ritenuto equo un risarcimento del danno non patrimoniale pari a 5mila euro, oltre interessi legali.

La condotta diffamatoria

Nel caso affrontato dal giudice laziale, al condomino veniva ascritte condotte profondamente lesive della reputazione dell'amministrazioni, consistenti nella diffusione, tra i condòmini, di volantini, telegrammi ed email contenenti espressioni oltraggiose (e piuttosto "pittoresche", come ha avuto modo di sottolineare anche la difesa).

La circostanza era ampiamente provata sia dalla documentazione prodotta dall'attore che dalle numerose testimonianze dei condòmini.

Diritto di critica vs diffamazione

Il convenuto si costituiva asserendo che le proprie parole non fossero diffamatorie ma che, per quanto "colorite", rientrassero nel proprio legittimo diritto di critica.

Il condomino in questione contestava infatti le scelte dell'amministratore, reputandole dannose per la compagine, ad esempio per quanto riguardava l'affidamento dell'incarico di giardiniere assegnato a soggetto diverso rispetto a quello indicato dal convenuto stesso.

Inoltre, in violazione dei doveri inerenti la sua carica, nel corso degli anni l'amministratore avrebbe persistentemente ignorato tutte le richieste di chiarimenti e di informazioni effettuate dal presunto diffamatore, fino a illegittimamente negargli persino la possibilità di avere copia della documentazione attinente a tematiche rilevanti per il condominio e che da tali vicende ne erano scaturiti diversi contenziosi legali.

Insomma: secondo la difesa del convenuto, le proprie espressioni erano da ricondurre tutte all'esercizio di un legittimo diritto di critica.

Critiche eccessive e offese: c'è diffamazione

Per il Tribunale di Civitavecchia non ci sono dubbi: sussiste la responsabilità del condomino per l'illecito di diffamazione.

Nessun diritto di critica è ravvisabile in espressioni del tipo «fai schifo, sei una zozzona, vergognati… hai rubato i soldi della regione» oppure in quelle più "folcloristiche" «angeli scacciano dalla terra all'inferno maledetto diavolo per bruciare malefico schiavista oppressore autore contro legge avido complice disonesti persecutori spietato contro onesti bisognosi», tutte riconducibili senza nessun dubbio al convenuto.

Secondo il tribunale, bisogna «escludere il diritto di critica ogni qualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero» (Cass., sent. n. 4545/2012).

Per il giudice, l'esercizio del diritto di critica presenta effetto scriminante del diritto di cronaca, purché le opinioni espresse trovino rispondenza in fatti realmente accaduti e le modalità della critica non esorbitino il rispetto della verità oggettiva della notizia, risolvendosi in un'inammissibile aggressione al decoro dell'offeso (Cass., sent. n. 4545/2012).

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del diritto di critica consente la formulazione di giudizi anche fortemente corrosivi ed impietosi e può essere esercitato anche utilizzando espressioni lesive della reputazione altrui, su fatti e soggetti di rilievo sociale, purché rispondano al requisito della pertinenzialità al dato di cronaca, ossia siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira, e di proporzionalità, e non si risolvano, quindi, in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass., sent. n. 15443 del 24 aprile 2013).

Nel caso di specie, seppure il convenuto avesse già esperito in passato azioni giudiziali nei confronti dell'amministratore del condominio e ne avesse già aspramente censurato l'operato in diverse occasioni, nel caso di specie il dissenso manifestato ha ampiamente superato i limiti individuati dalla giurisprudenza, ossia il principio di proporzionalità e continenza, ed in taluni casi è sfociata in aggressioni lesive della dignità e reputazione dell'attore.

Né può sostenersi che le affermazioni fossero talmente.

Grottesche e caricaturali da poter difficilmente avere attitudine a ledere la reputazione del destinatario, perché se tale circostanza può valere per alcuni messaggi mandati all'amministratore, certamente non vale per le espressioni pronunciate in occasione dell'assemblea condominiale e con i volantini diffusi e le scritte nell'androne del condominio

e con i volantini diffusi e le scritte nell'androne del condominio

Sentenza
Scarica Trib. Civitavecchia 5 dicembre 2022 n. 1247
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