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Distacco intonaco in box privato, danni all'autovettura sottostante e responsabilità

Non bisogna mai dimenticare che, se il fatto è imputabile a più persone, entrambe sono tenute in solido al risarcimento.
Avv. Marco Borriello 

Distacco intonaco in box privato, danni all'autovettura sottostante e responsabilità. Il fatto

In un condominio palermitano, alcuni anni orsono, all'interno di un box al pianterreno, l'intonaco del solaio si distaccava, danneggiando, seriamente, l'autovettura ivi parcheggiata. Da precisare che il locale era di proprietà di un soggetto diverso dal titolare del veicolo.

Gli accertamenti successivi al sinistro evidenziavano che la responsabilità dell'accaduto era imputabile al cattivo funzionamento dell'impianto fognario condominiale. In particolare, emergeva che il pozzetto di scarico non aveva correttamente raccolto gli scarichi determinando, a seguito dell'inevitabile risalita del materiale, l'infiltrazione nel soffitto e il conseguente distacco dell'intonaco.

Perciò, successivamente all'accaduto, il condominio provvedeva ad effettuare la necessaria riparazione dell'impianto, con tanto di fattura a riprova dell'intervento.

La vicenda si spostava, quindi, in sede giudiziale, dove il danneggiato chiedeva la condanna dell'ente al pagamento dei danni patiti dalla propria auto e, con una sentenza del 2016, il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda.

A seguito di questo verdetto, la lite proseguiva in appello. In particolare, secondo la versione dell'appellante condominio, ogni responsabilità doveva essere addebitata al proprietario del box interessato dal crollo.

Questi, infatti, avrebbe dovuto avvisare l'ente dei primi segni delle infiltrazioni, in modo da consentire al condominio di intervenire ad effettuare, tempestivamente, le dovute riparazioni. Ciò avrebbe, sicuramente, evitato il sinistro.

Tuttavia, per la Corte di Appello di Palermo, espressasi con la sentenza n. 649 del 30 marzo 2023, tale tesi non è risultata convincente. La condanna al risarcimento a carico del condominio è stata, quindi, confermata.

La decisione della Corte di Appello di Palermo

L'istruttoria del procedimento in commento, ha evidenziato, incontestabilmente, che le infiltrazioni, colpevoli del successivo distacco dell'intonaco, sono state dovute al cattivo funzionamento di un impianto condominiale e alla, inevitabile, mancata manutenzione del medesimo.

In ragione di ciò, per la Corte di Appello di Palermo, la pedissequa responsabilità del condominio è stata conseguenziale, alla luce del chiaro e incontestabile dettato dell'art. 2051 c.c.

L'ente, infatti, quale custode del bene, si sarebbe dovuto attivare per la necessaria riparazione/sostituzione del pozzetto incriminato. Non avendolo fatto, doveva rispondere dei danni verificatisi a carico dell'autovettura oggetto della domanda risarcitoria.

Per l'ufficio siciliano, inoltre, non è stato possibile assolvere il condominio nemmeno invocando la presunta colpa del titolare del garage. Il fatto che l'evento fosse imputabile a un bene comune, pur in presenza dell'eventuale corresponsabilità di un terzo, non avrebbe, comunque escluso l'obbligo risarcitorio a carico dell'ente. Quest'ultimo, infatti, alla luce del dettato di cui all'art. 2055 c.c. è, comunque, tenuto all'integrale risarcimento, in quanto autore dell'illecito.

Considerazioni conclusive

Nel procedimento in commento, è stata lampante la responsabilità del condominio, quale custode della cosa, incontestabilmente, causa dell'evento lesivo da cui è scaturita la domanda risarcitoria.

È apparso, altresì, debole il tentativo dell'ente di sottrarsi alla condanna con l'eventuale corresponsabilità di un terzo perché, ai sensi dell'art. 2055 c.c., se il fatto è imputabile a più persone, entrambe sono tenute in solido al risarcimento. In tali casi, inoltre, per la Cassazione non è nemmeno necessario citare in giudizio tutti i responsabili (non c'è litisconsorzio necessario - Cass. civ., Sez. VI, 11/01/2022, n. 516).

La sentenza in commento è stata, perciò, lineare e adeguatamente motivata.

Sentenza
Scarica App. Palermo 30 marzo 2023 n. 649
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