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Organismi di mediazione ed enti di formazione: revocata la circolare con i requisiti più severi

Il Ministero della Giustizia dopo aver preso atto delle criticità segnalate dagli operatori ha revocato il contenuto della precedente circolare.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
15 Apr, 2023

Il 5 aprile il Ministero della Giustizia aveva emanato una circolare destinata agli organismi di mediazione nazionali.

La circolare - n. 76531 del 6 aprile 2023 - indicava con precisione i nuovi requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale, alla luce delle modifiche introdotte con la recente Riforma Cartabia.

La documentazione attestante l'adeguamento ai nuovi requisiti prescritti andava prodotta, unitamente all'istanza di permanenza nel registro degli organismi di mediazione e/o nell'elenco degli enti di formazione, entro il termine perentorio del 30 aprile 2023.

Il problema è che detta circolare - adottata per colmare un vuoto attuativo, in attesa del regolamento incaricato di modificare il Dm 180/2010 sulla mediazione - è andata oltre le norme, introducendo requisiti (come hanno lamentato gli operatori del settore) - non previsti e in parte inattuabili.

In altre parole la circolare prevedeva dei requisiti stringenti, tra l'altro, sul numero dei mediatori iscritti, addetti, sedi legali, amministrative e operative,

Anche gli enti di formazione dovevano soddisfare requisiti stringenti sia per quanto riguarda il responsabile scientifico che per i formatori, in particolare in merito alle pubblicazioni scientifiche.

Il Ministero della Giustizia ha tenuto conto delle criticità evidenziate dagli organismi di mediazione ed enti di formazione e ieri ha trasmesso una nuova circolare che ha revocato il contenuto della precedente.

Cosa devono fare gli organismi di mediazione già iscritti: la presentazione dell'istanza

La nuova circolare precisa che, gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti solo, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza di permanenza nel registro al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

La valutazione dei requisiti: iscrizione con riserva

In relazione agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023 apposita istanza di permanenza nel registro, l'ufficio non provvederà ad eseguire alcuna valutazione in ordine al possesso dei nuovi requisiti stringenti sopra detti, riservandosi ogni valutazione all'esito delle modifiche che verranno apportate al decreto ministeriale n. 180 del 2010, necessarie all'adeguamento della disposizione regolamentare ai nuovi requisiti stabiliti dal legislatore.

Il mantenimento dell'iscrizione, allora, deve intendersi con riserva di effettuare una successiva valutazione all'esito dell'entrata in vigore della norma regolamentare sopradetta.

La mancata presentazione dell'istanza: conseguenze

Gli enti che entro il 30 aprile non abbiano presentato istanza si presume non intendano mantenere l'iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla previsione normativa, verranno sospesi senza preavviso. I relativi provvedimenti saranno adottati a decorrere dal 1° luglio 2023 secondo l'ordine di iscrizione nel registro.

Istanza di mediazione: il mancato rispetto dei termini di invio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera

Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione degli enti di formazione

Anche gli enti di formazione dovranno, entro il 30 aprile, solo dichiarare di voler mantenere l'iscrizione nel registro o nell'elenco.

Nella circolare di revoca viene precisato che anche per gli enti di formazione che abbiano presentato, entro il 30 aprile 2023, domanda di mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio si riserva di operare successive verifiche circa la sussistenza dei requisiti medesimi all'esito dell'entrata in vigore delle modifiche al decreto ministeriale n. 180 del 2010. In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, l'ufficio procederà - con le medesime modalità - alla sospensione degli enti che non abbiano presentato tempestiva istanza di permanenza nell'elenco.

Scarica Circolare Mediazione 5 Aprile 2023
Scarica Revoca Circolare mediazione

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