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Distacchi del manto pittorico e del sottostante intonaco dei balconi e copertura assicurativa del direttore lavori

La Corte di Appello di Milano ha chiarito la corretta interpretazione di una clausola contenuta in una polizza multirischio stipulata da un tecnico.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In linea generale il direttore dei lavori accerta la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Ne consegue che è responsabile il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

In particolare, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, l'attività del direttore lavori richiede il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Visto l'importante ruolo del direttore lavori è inevitabile che tale professionista si assicuri contro tutti i possibili rischi tipici del suo lavoro. Non sempre le clausole delle polizze "multirischi" del professionista sono di facile interpretazione, con la conseguenza che spesso sorge un conflitto con la compagnia assicurativa sull'ambito della copertura assicurativa. La questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Roma n. 2763 del 25 agosto 2022.

Distacchi del manto pittorico e dell'intonaco dei balconi: la copertura assicurativa del direttore lavori: la vicenda

Un condominio, tramite l'indagine effettuata da un tecnico di fiducia, scopriva gravi vizi e difetti costruttivi da ricondurre specificamente ad erronea progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere, con conseguente responsabilità, in via solidale, del costruttore-venditore e del direttore dei lavori.

Successivamente citava in giudizio il Tribunale per sentirlo condannare, a titolo di risarcimento danni ex artt. 1669 c.c. (la società costruttrice si era cancellata da tempo dal registro delle imprese).

Il C.T.U. riscontrava in gran parte i difetti denunciati nella perizia del consulente del condominio, cioè, il diffuso scrostamento dell'intonaco su quasi tutti i balconi, i frontalini, gli intradossi e, in generale, sulla facciata del fabbricato, deterioramento del rivestimento dovuto all'erronea impermeabilizzazione.

Si costituiva in giudizio il professionista convenuto che eccepiva la carenza di legittimazione attiva del condominio, nonché la decadenza e prescrizione ex articolo 1669 c.c.; in ogni caso chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia con la quale aveva stipulato la polizza per la responsabilità professionale, compagnia che nel costituirsi negava l'operatività nella fattispecie della garanzia assicurativa invocata dal convenuto chiamante.

In ogni caso il Tribunale accoglieva l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. proposta dal convenuto e rigettava la domanda avanzata dal condominio.

La questione passava alla Corte di Appello. La compagnia si costituiva in giudizio e sosteneva che la clausola del contratto relativa alla "garanzia base - danni corporali e danni materiali" - riferito ai danni cagionati o subiti da opere edili e comprensivo dei danni alle opere per le quali l'assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo verificatisi durante l'esecuzione dei lavori di costruzione o collaudo, limitava l'operatività della polizza ai casi di rovina totale delle opere e di rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata capaci di compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera.

Le crepe costituiscono gravi vizi dell'opera

La decisione

I giudici di secondo grado hanno sostenuto che non doveva essere accolta l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c.; in ogni caso hanno fatto presente che l'intento del professionista era quello di assicurarsi contro tutti i rischi tipici del suo lavoro e dunque non solo per vizi correlati alla staticità delle opere realizzate, ma anche per tutti quelli di cui un direttore dei lavori possa essere chiamato a rispondere in forza della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c.; in particolare - ad avviso della Corte - sarebbe contrario a buona fede e, pertanto, in violazione del disposto dell'art. 1366 c.c. circoscrivere l'ambito della copertura assicurativa alle sole patologie espressamente elencate nelle condizioni generali di contratto, anziché estenderlo a tutte le problematiche che ordinariamente vengono ricondotte alla fattispecie dell'art. 1669 c.c.

La Corte, quindi, ha affermato il diritto del tecnico a essere tenuto indenne dalla propria assicurazione - entro il massimale di polizza e al netto della franchigia contrattuale - di quanto dovuto al condominio.

Sentenza
Scarica App. Milano 25 agosto 2022 n. 2763
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