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Distacco dall'impianto centralizzato. Sono sempre dovute le c.d. spese involontarie?

Il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento presuppone che dallo stesso non derivi alcun squilibrio e che non determini un aumento di spesa per i restanti condòmini.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. Due condomini citano in giudizio il condominio chiedendo l'accertamento della piena legittimità del distacco dall'impianto di riscaldamento da essi operato, ed osservando che a partire dal 2013, in seguito al distacco, gli stessi erano obbligati solo a partecipare alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto, nonché per la conservazione e messa a norma.

Pertanto gli attori, in seguito all'accertamento di un risparmio di spesa conseguito dal condominio, chiedono all'ente di gestione la restituzione di parte della somma versata.

Il Condominio convenuto ha contestato ogni addebito eccependo l'inammissibilità della domanda di rimborso delle somme pagate non avendo gli attori impugnato la relativa delibera che le approvava.

La sentenza. La sentenza della seconda sezione civile del Tribunale di Ancona ha respinto la domanda di rimborso formulata dagli attori, accertando l'assoluta illegittimità del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato operato dagli stessi. (Tribunale di Ancona, 28.2.2018, n. 321)

Prima di approdare a tale conclusione, però, la pronuncia si riporta ad un principio già ampliamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di legittimità del distacco dall'impianto centralizzato.

Infatti ai sensi del quarto comma dell'art. 1118 c.c. "ll condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi per gli altri condomini.

In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma". (Cass. n. 9526/2014; Cass. 7518 /2006; Cass. n. 5974/2004)

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Ancona, 28.2.2018, n. 321
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