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Delibere assunte dal condominio e comunione ereditaria: non basta un solo giorno per il preavviso

Sostituzione di una delibera impugnata con un'altra: quali effetti?
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Con citazione introduttiva del giudizio l'attrice (comproprietaria iure ereditatis con le convenute di alcuni immobili) esponeva che le delibere assunte dal condominio erano illegittime in quanto non erano stati rispettati i giorni liberi di preavviso.

Concludeva chiedendo che le impugnate delibere fossero annullate e che nulla doveva in base alle stesse. Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.

Il ragionamento del giudice. Nel corso del giudizio si dava atto che una successiva delibera aveva sostituito quelle impugnate con la conseguenza che la presente decisione non era più idonea ad incidere concretamente sulla res litigiosa (Cass. 11961/04 e Cass. 10344/09) né sotto il profilo della validità/invalidità della delibera impugnata né sotto il profilo delle sue 'conseguenze' per effetto della sua successiva 'sostituzione' non potendo, la delibera sostituita da altra di identico tenore, produrre ulteriormente effetti.

Pertanto, a parere del giudicante, era del tutto errata l'allegazione della difesa dell'attrice secondo la quale, in caso di identità di delibere, non vi è 'necessità di impugnare la successiva'.

A quali condizioni il condomino può ottenere la sospensione della delibera impugnata?

Difatti, la delibera 'successiva' costituisce nuova manifestazione di volontà della comunione che supera la prima mentre l'impugnazione della prima non vale a superare gli eventuali vizi della seconda che ben possono essere diversi e devono essere fatti valere con specifica ulteriore impugnazione.

Quanto al mancato rispetto dei termini di convocazione, secondo il tribunale, le censure sollevate da parte attrice, volte a conseguire una pronuncia di annullamento in quanto non erano stati rispettati i termini liberi di preavviso, risultavano astrattamente fondata e di conseguenza le delibere impugnate potevano essere considerate annullate.

Al riguardo mette conto di rilevare che nel caso in esame, trattandosi di comunione ereditaria e non vertendosi in ipotesi di condominio negli edifici, non si applica la norma di cui all'art. 66 disp att cc (norma speciale) ma la disposizione di cui all'art. 1105 cc che non prevede un termine di convocazione ma demanda al giudice la valutazione della congruità del termine in concreto concesso (Cass. 9291/92, Cass. 26408/08 e Cass. 29747/17).

Premesso ciò, nella vicenda in esame, era emerso che l'avviso di convocazione dell'assemblea era stato recapitato solo un solo giorno libero prima dell'assemblea.

Secondo il giudice, tale termine (di un solo giorno libero) non poteva all'evidenza ritenersi congruo per consentire ai comunisti di partecipare informati e per consentire loro di attivarsi per una personale partecipazione o per delega, che deve essere rilasciata per iscritto, previa individuazione del soggetto incaricato a partecipare per conto di altri. Difatti la necessità della concessione di più di un giorno libero è necessaria per quanto emerge dalla comune esperienza laddove sia necessario organizzarsi per la partecipazione o per l'individuazione di altro soggetto cui conferire delega scritta.

In conclusione, La sostituzione di una delibera impugnata con un'altra, avente il medesimo oggetto, non solo fa cessare la materia del contendere sulla prima delibera, ma comporta anche la necessità di un'ulteriore impugnazione anche se la seconda delibera ha gli stessi vizi della prima. "Nell'ambito della comunione ciascun comunista ha diritto di concorrere all'amministrazione dei beni comuni e le decisioni sono assunte a maggioranza dei comproprietari.

In proposito l'articolo 1105 del Codice civile precisa che le deliberazioni sono valide se tutti i comproprietari sono stati preventivamente informati dell'oggetto della decisione.

Ma non parla di modalità e termini dell'informativa preventiva né di avvisi di convocazione.

Ne consegue che, in tale ipotesi, spetta al giudice la valutazione della congruità del termine in concreto concesso". (Trib. Roma n. 20212 del 23 ottobre 2018).

L'assemblea non può limitarsi a confermare la precedente delibera già impugnata

Sentenza
Scarica TribRoma20212 2018
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