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Il Giudice di pace decide le controversie in materia di uso della cosa comune

Controversie in materia di uso della cosa comune, decide il giudice di pace.
Avv. Leonarda Colucci 

Il Giudice di Pace è competente a decidere le controversie riguardanti l'uso della cosa comune, mentre il Tribunale è competente a decidere le liti relative ai limiti di esercizio del diritto del singolo condòmino sulla sua proprietà.

La Corte di Cassazione, in occasione del ricorso per regolamento di competenza proposto da alcuni condòmini, chiarisce a chi compete la competenza a decidere in materia di uso della cosa comune, ma per comprendere il senso dell'ordinanza appena citata è bene soffermarsi sulla vicenda che la precede.

Alcuni condomini, proprietari di un complesso condominiale fra le cui parti comuni è compresa anche una galleria, citano in giudizio ( con ricorso ex art. 702 cpc) dinanzi al Tribunale altri due condomini che avevano acconsentito alla collocazione di tavoli e sedie di un vicino bar nella parte della galleria antistante le loro unità immobiliari.

Secondo i ricorrenti la collocazione di tavolini e sedie nella galleria del loro condominio poteva essere possibile solo a condizione che fosse pagato un adeguato canone di locazione.

Tale tesi, però, si scontra con quella dei convenuti che, dopo la loro regolare costituzione, eccepiscono in via preliminare l'incompetenza per materia del Tribunale indicando come organo competente a decidere la controversia il Giudice di Pace, puntualizzando nel merito che nel caso di specie era possibile per ogni condomino utilizzare l'uso della cosa comune nel modo ritenuto più opportuno, essendo liberi di acconsentire alla collocazione di tavolini nello spazio comune antistante le proprie abitazioni, pur nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 del codice.

Il tribunale, con ordinanza, accogliendo l'eccezione sollevata dai convenuti ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente, invece, il Giudice di Pace.

I restanti condòmini, con ricorso per regolamento di competenza, si rivolgono alla Cassazione sostenendo che la competenza a decidere la controversia in questione sarebbe del Tribunale “giacchè nella specie non è stato chiesto di accertare in qual misura e con quali modalità i convenuti possano occupare gli spazi comuni ma se, tuout court, abbiano diritto di farlo”.

L'ordinanza della Corte di Cassazione, pur ritenendo che il ricorso per regolamento di competenza non può essere accolto, ha chiarito qual è l'oggetto della controversia ossia l' utilizzo della cosa comune da parte dei condòmini puntualizzando a chi appartiene la competenza a decidere tali controversie.

A parere dei giudici di legittimità “.. le controversie relative alle modalità d'uso dei servizi di condominio rientano nella competenza del giudice di pace, sia che si tratti di riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni oppure di limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote”.

Invece, secondo la Suprema Corte rientrano nella competenza del Tribunale le liti relative ai limiti di esercizio del diritto del singolo condomino sulla sua proprietà, nonché le limitazioni all'esercizio di tale diritto che possono essere imposte, ad esempio, da una clausola regolamentare. (Cass. n. 23297/2014; Cass. Sent. n. 2483 e 869/2012)

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Sentenza
Scarica Cass. Ord. sez. VI-2, 27.10.2015 n. 219210
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