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Contratto di appalto: la clausola compromissoria è vessatoria

Secondo una recentissima decisione della Cassazione deve essere oggetto di una specifica trattativa tra le parti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Nel rapporto contrattuale tra professionista e consumatore le clausole devono innanzitutto essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 35 Codice Consumo). In caso contrario, infatti, viene privilegiata l'interpretazione più favorevole per il consumatore.

L'aspetto principale della disciplina in esame è comunque rappresentato dalla c.d. vessatorietà delle clausole contrattuali. Gli articoli da 33 a 37 Codice del Consumo recepiscano le norme finora dettate dall'art. 1469-bis all'art. 1469-sexies c.c., sulle clausole abusive.

Per clausola vessatoria, ai sensi del primo comma dell'articolo 33 del Codice, si intende quella che, malgrado la buona fede del professionista, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

La normativa non permette di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso, come confermato dal testo attuale dell'art. 34 del Codice del Consumo che, appunto, precisa che il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in maniera chiara e comprensibile.

Peraltro, il carattere vessatorio si presume fino a prova contraria quando siano previste a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

Il problema della clausola compromissoria

Secondo la Cassazione nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista l'efficacia della deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri ex art. 33, comma 2, lett. t), D.Lgs. n. 206/2005, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, D.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista dal comma 5 del citato 34 (Cass. civ., sez. VI-3, 28/04/2020 n. 8268).

In particolare, si è detto che la prova di tale circostanza "costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola", ponendosi l'esistenza della trattativa come un antecedente logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (Cass. civ., sez. VI - 1, 13/02/2017, n. 3744).

Appalto e clausola compromissoria: un caso recente

I committenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di una somma in favore della società appaltatrice.

Gli opponenti (committenti) sostenevano che il saldo dei lavori oggetto del contratto d'appalto, non era dovuto perché non era intervenuta la conclusione dei lavori e la perfetta esecuzione dell'appalto con conseguente consegna dell'opera da parte della società predetta.

Le parti del contratto di appalto avevano sottoscritto una clausola compromissoria con la quale avevano deciso di devolvere alla cognizione di arbitri le eventuali controversie aventi ad oggetto gli aspetti tecnici della fornitura, nei quali andavano ricompresi vizi e difetti dell'opera, inadempienze e ritardi come quelli contestati dagli opponenti. Di conseguenza il Tribunale - come richiesto dall'appaltatrice - rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e si dichiarava incompetente sulla domanda degli opponenti in riconvenzionale, essendo competente un collegio arbitrale come previsto nel contratto d'appalto.

Condominio: è valida la clausola compromissoria nel regolamento?

La Corte d'Appello rigettava il gravame: secondo i giudici di secondo grado doveva, dunque, essere confermata l'incompetenza del giudice adito relativamente alle domande svolte dagli opponenti.

La decisione

A diverse conclusioni è pervenuta la Cassazione (Cass. civ., sez. II, 27/01/2023, n. 2558).

Secondo i giudici supremi la Corte d'Appello ha omesso del tutto di esaminare la potenziale natura vessatoria, ex art. 33 e 34 del Codice del Consumo, delle clausole del contratto e non ha verificato se le suddette clausole siano state oggetto di una specifica trattativa tra le parti, nonostante la rilevabilità di ufficio di tali aspetti, peraltro oggetto anche di motivo di appello da parte dei ricorrenti e nonostante lo specifico onere probatorio ex art. 2697 c.c. posto a carico della società appaltatrice circa la sussistenza della specifica trattativa tra le parti.

Sentenza
Scarica Cass. 27 gennaio 2023 n. 2558 pdf
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