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Il condominio contumace può fare appello dopo sei mesi?

Partecipazione dell'amministratore del condominio contumace alle operazioni peritali e relative conseguenze.
Avv. Mariano Acquaviva Avv. Mariano Acquaviva 

Chi ha preferito non costituirsi in giudizio ha comunque diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza a sé sfavorevole. Insomma, l'ordinamento giuridico conferisce anche al contumace la possibilità di fare appello, a patto però che siano rispettati i termini di legge.

La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 14 dell'11 gennaio 2023, ha illustrato a quali condizioni il contumace può fare appello anche se sono decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, mettendo in rilievo la condotta del condominio che, pur non costituendosi in primo grado, decideva di partecipare all'espletamento delle operazioni peritali per mezzo del suo amministratore. Analizziamo l'interessante vicenda.

Il giudizio di primo grado

La vicenda affrontata dalla corte barese prende le mosse dal giudizio intrapreso da uno dei condòmini avverso la compagine, a suo dire responsabile delle infiltrazioni patite all'interno della propria unità immobiliare.

Al fine di accertare i danni il giudice di prime cure riteneva opportuno nominare un Consulente tecnico d'ufficio che effettuasse i necessari sopralluoghi.

Alle operazioni peritali partecipava anche l'amministratore di condominio il quale, pur sostenendo di non aver avuto contezza della citazione in giudizio, riferiva di essere stato correttamente informato direttamente dal Ctu circa il sopralluogo da compiersi.

Il giudizio terminava con la condanna del condominio, il quale decideva di proporre appello avverso la sentenza sfavorevole.

I termini per proporre impugnazione

Prima di verificare cos'ha stabilito il collegio pugliese è opportuno richiamare la norma fondamentale che sarà oggetto di disamina.

A proposito dei termini per proporre impugnazione, il primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. stabilisce che «Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza».

Si tratta del noto "termine lungo" che si applica nel caso di mancata notificazione della sentenza e che fissa il momento oltre il quale non è più possibile esperire il rimedio impugnatorio ordinario.

Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce però che il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza «non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa».

In buona sostanza, il termine di decadenza di sei mesi non si applica a chi è stato contumace involontario in primo grado, sempreché riesca a dimostrare di essere stato all'oscuro del processo per via di un difetto di notifica dell'atto introduttivo. Si pensi, ad esempio, al convenuto il cui atto di citazione è stato notificato alla vecchia residenza.

Il condominio contumace può appellare dopo oltre sei mesi?

La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 14 dell'11 gennaio 2023 in commento, ha stabilito l'importante principio secondo cui il contumace può proporre appello decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, purché dimostri sia la nullità della citazione o della notificazione che la mancata conoscenza del processo a causa di quella stessa nullità.

La corte pugliese, d'accordo con la prevalente giurisprudenza di legittimità, ha ricordato che entrambi i requisiti sono necessari affinché si possa invocare questa speciale forma di rimessione in termini.

L'art. 327, comma secondo, cod. proc. civ., nell'introdurre un'eccezione alla regola generale della perentorietà del termine di impugnazione, accorda al contumace involontario (ossia a colui che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione, per nullità della notificazione o per altra causa) la possibilità di esperire l'impugnazione anche qualora sia decorso il termine semestrale di cui al comma primo della medesima disposizione.

Contumacia: quali effetti in una causa?

Ciò significa che, ove ne fornisca la relativa prova, il contumace può impugnare la sentenza che gli è sfavorevole senza incorrere in alcun termine di decadenza.

Cionondimeno, la Suprema Corte ha chiarito che «Il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto» (Cass., 15.1.2020, n. 532).

Nella fattispecie in esame è risultato che l'amministratore del condominio fosse a conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado, poiché presenziava alle operazioni peritali dietro comunicazione pervenutagli direttamente dal Ctu incaricato.

La partecipazione dell'amministratore del condominio appellante allo svolgimento della Ctu, dunque, è un fatto pacifico ed incontestabile che dimostra la piena consapevolezza, da parte del condominio appellante, sia dell'esistenza del giudizio sia delle domande avanzate dall'attore nei suoi confronti.

Pertanto, secondo la Corte di Bari, affinché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza, per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., è necessario che sussistano entrambi i presupposti, oggettivo (la nullità della citazione o della sua notificazione) e soggettivo (la mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità), non uno solo dei due.

L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile siccome proposto oltre il termine di impugnazione fissato a pena di decadenza.

Sentenza
Scarica App. Bari 11 gennaio 2023 n. 14
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