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Contratto di appalto a corpo e revisione del prezzo

In alcuni casi, anche il contratto di appalto a corpo può essere oggetto di una revisione del corrispettivo.
Avv. Marco Borriello 

Contratto di appalto a corpo: la revisione del prezzo. Fatto e decisione

Alcuni anni addietro, un condominio aveva stipulato con un'impresa un contratto di appalto per dei lavori di ristrutturazione nel fabbricato.

Ebbene, secondo la versione dell'appaltatore, il committente non aveva saldato l'intero corrispettivo dovuto.

Per questo motivo, la ditta chiedeva ed otteneva dal competente Tribunale di Teramo un decreto ingiuntivo per circa 13.000,00 euro. Avverso tale provvedimento, però, il condominio proponeva opposizione.

Dinanzi all'ufficio abruzzese, l'opponente sosteneva di aver pagato l'intero corrispettivo pattuito nell'appalto a corpo. L'appaltatore, perciò, non poteva pretendere nulla di più e tanto meno la somma oggetto dell'ingiunzione. Inoltre, era proposta una domanda riconvenzionale tendente al risarcimento del danno.

Per il condominio, infatti, i lavori non erano stati perfetti ed erano emersi dei vizi che andavano, assolutamente, eliminati

Per l'impresa opposta, invece, la cifra richiesta era legittima, in quanto dovuta in base a dei lavori straordinari che si erano resi necessari per eseguire le opere secondo la cosiddetta regola d'arte. La domanda risarcitoria, inoltre, andava respinta poiché del tutto priva di fondamento.

Il Tribunale di Teramo, avvalendosi in sede istruttoria dell'immancabile CTU, con la sentenza n. 360 del 14 aprile 2023, ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto e ha condannato l'appaltatore ad un risarcimento a favore del condominio di circa 7000 euro.

A proposito dei contratti di appalto a corpo, cioè quelli per i quali si stabilisce un prezzo preciso per i lavori preventivati, con la sentenza in commento, il Tribunale di Teramo ci ha ricordato che è, in ogni caso, possibile riconoscere all'appaltatore un corrispettivo maggiore di quello concordato.

Basta, infatti, consultare l'art. 1664 cod. civ. per concludere in tal senso "possibilità di revisione del prezzo in caso di circostanze imprevedibili che hanno determinato un aumento o diminuzione del prezzo superiore al decimo del prezzo complessivo d'appalto".

Tuttavia, l'ufficio de quo non ha dimenticato di precisare, secondo la giurisprudenza corrente, in quali casi è consentita ed è legittima la revisione di un contratto di appalto a corpo "allorquando via sia "una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formalizzazione dell'offerta da parte dell'appaltatore, oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto" (Cass. Civ. n. 22268/2017).

Ebbene, alla luce di queste premesse, il Tribunale di Teramo ha accolto l'opposizione. Dall'istruttoria, infatti, è emerso che i lavori in contestazione erano stati eseguiti poiché, inevitabilmente, necessari in relazione a quelli oggetto del contratto. Essi, perciò, dovevano considerarsi presunti ed impliciti nelle opere preventivate.

Per questa ragione, l'impresa non poteva pretendere alcunché oltre al corrispettivo pattuito a corpo.

Considerazioni conclusive

Con il provvedimento in esame, è stata delegittimata la pretesa creditoria dell'appaltatore poiché non è stata fornita alcuna prova che i lavori straordinari corrispondessero ad una necessaria quanto inevitabile variazione del progetto tecnico. Essi, infatti, dovevano essere eseguiti in base a quelli preventivati e non rappresentavano, dunque, una novità rispetto all'oggetto del contratto.

La sentenza de quo, quindi, è stata adeguatamente motivata e appare in linea con l'interpretazione corrente dell'art. 1664 cod. civ. che, certamente, non autorizza la revisione del prezzo di un appalto a corpo senza alcun presupposto.

Sentenza
Scarica Trib. Teramo 14 aprile 2023 n. 360
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