Come è noto, con il provvedimento del 18 aprile 2023, firmato dal direttore Ruffini, sono state definite le modalità per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per il Superbonus, il Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto "Aiuti-quater" (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022).
In coerenza con il provvedimento sopra indicato è stata aggiornata la "Piattaforma Cessione Crediti" accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate (ed è stata aggiornata pure la guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti).
Attraverso la detta Piattaforma l'utente può comunicare all'Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.
In particolare, la ripartizione può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).
La richiamata disposizione (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022) consente la ripartizione in dieci rate annuali di pari importo della quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, relativamente alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus), all'articolo 16, commi da 1-bis a 1- septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Sismabonus) e all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (superamento ed eliminazione di barriere architettoniche).
È necessario perciò distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° aprile 2023.
Sono stati istituiti perciò nuovi codici tributo indicati nella risoluzione n. 19/e del 2 maggio (allegata).