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I condizionatori dell'albergo disturbano i vicini. Ne risponde il gestore.

Immissioni sonore. L'oblazione non lo salva il gestore dell'hotel.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

Il fatto Il titolare di un albergo, all'esito di un giudizio abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto di condanna, veniva condannato ad un'ammenda di 120 euro in quanto riconosciuto responsabile della fattispecie penale di cui all'art. 659, comma 1, c.p., «per avere non impedito o comunque permesso "che gli impianti tecnologici di trattamento aria, posti sulla copertura dell'edificio e a servizio dell'albergo, producessero rumore di intensità tale da essere superiori ai limiti consentiti e tale da recare disturbo alle occupazioni e al riposo della popolazione residente».

L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo le seguenti censure:

  1. il giudice di prime cure ha erroneamente rigettato l'istanza di oblazione presentata contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna sulla base del presupposto che l'imputato non avesse provveduto ad eliminare le conseguenze dannose e/o pericolose della condotta; e altrettanto erroneamente ha giudicato inammissibile la nuova richiesta di oblazione, formulata all'udienza successiva, quando l'imputato si era invece già attivato per la rimozione delle cause dell'evento disturbante;
  2. l'illecito contestato, consistendo solo nell'accertato superamento del limite differenziale notturno di cui all'art. 4, DPCM 14 novembre 1997, integrerebbe al più la fattispecie - rilevante sul piano amministrativo -di cui all'art. 10, comma 2, l. 26 ottobre 1995, n. 447;
  3. i rilievi fonometrici dell'ARPA erano stati eseguiti da un unico appartamento, vicino alla fonte rumorosa. Era dunque mancata - ad avviso del ricorrente - la prova dell'attitudine delle fonti sonore a disturbare una cerchia indeterminata di persone.

La decisione: istanza di oblazione e procedimento per decreto di condanna Si rammenta in primo luogo che anche nelle ipotesi di reato di cui all'art. 659, commi 1 e 2, c.p., la contravvenzione è suscettibile di oblazione ex art. 162 e 162 bis c.p.: può cioè essere estinta, a tutti gli effetti di diritto, mediante il pagamento di una somma di denaro.

In particolare, il contravventore potrà versare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento - dimostrando in ogni caso di avere rimosso le cause dell'evento immissivo.

Come sottolineato in sede giurisprudenziale, la permanenza di conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte del reo risulta si pone specificamente quale condizione ostativa per l'imputato di poter beneficiare dell'oblazione di cui all'art. 162-bis (cd. oblazione discrezionale); pertanto, il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, se l'ostacolo non esista, o venga meno, motivando il suo convincimento, prima di ammettere l'imputato all'oblazione.

Condizionatore d'aria rumoroso, ecco perchè non deve pregiudicare la qualità della vita

Con particolare riferimento al procedimento per decreto, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 141 disp. att. c.p.p. - ispirato ad una sollecitazione della definizione dei procedimenti mediante il ricorso all'oblazione quale strumento deflattivo - e 464, comma 2, c.p.p., che pone l'obbligo di informare l'imputato nel decreto penale della facoltà di richiedere l'ammissione al beneficio del pagamento, con conseguente estinzione del reato.

Nel caso in oggetto la Suprema Corte rammenta appunto come le citate norme «si fanno carico della necessità di contemperare le esigenze di deflazione dibattimentale e di rapida definizione del processo con quelle di favor verso una fattispecie estintiva di reato».

Detto contemperamento avviene attraverso la previsione di perentori termini di presentazione dell'istanza e un connesso regime di preclusioni: nel procedimento per decreto di condanna, «a seguito della notifica del decreto penale di condanna, l'imputato può proporre opposizione, la quale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dalla notificazione […].

Nel caso in cui il Pubblico Ministero non abbia avvisato la persona sottoposta alle indagini della facoltà di proporre istanza di oblazione, l'art. 141 disp. att. c.p.p. stabilisce che il decreto penale di condanna debba contenere menzione di detta facoltà».

A questo punto, l'imputato, alternativamente, può:

  • formalizzare ritualmente la dichiarazione di opposizione, senza far luogo all'istanza di oblazione;
  • presentare, contestualmente alla dichiarazione di estinzione, l'istanza di oblazione.

Oblazione e riti speciali Nella prima ipotesi - osserva la Corte di legittimità - «troverà applicazione la regola, chiaramente ispirata a ragioni di economi processuale, secondo cui nel giudizio conseguentemente instaurato, l'imputato non potrà presentare alcuna nuova richiesta di rito alternativo, né potrà presentare una domanda di oblazione (art. 464, comma 3, c.p.p.)»; nel secondo caso, «sempre in omaggio ad un'esigenza di economia processuale», il giudice deciderà sulla domanda di oblazione prima di pronunciarsi su eventuali ulteriori istanze di rito alternativo. A questo punto:

  1. in caso di accoglimento dell'istanza di oblazione, il giudice pronuncerà sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato;
  2. nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione al beneficio venga dichiarata inammissibile o comunque rigettata
  3. ove l'imputato non abbia presentato alcuna richiesta di definizione alternativa al dibattimento, questo si instaurerà regolarmente, e l'istanza di oblazione, precedentemente rigettata, potrà essere nuovamente presentata;
  4. qualora sia stata presentata una richiesta di rito speciale (giudizio immediato, abbreviato o applicazione di pena), in applicazione della «regola generale posta in materia di riti alternativi che configura l'instaurazione del rito speciale come una scelta non reversibile, che determina la preclusione in ordine alla proposizione di richieste processuali differenti», l'istanza di oblazione non potrà essere riproposta.

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, i giudici di legittimità hanno pertanto rigettato il ricorso del gestore dell'albergo e confermato la correttezza delle valutazioni del giudice di prime cure: l'imputato, infatti, dopo la pronuncia del decreto penale di condanna, aveva proposto rituale opposizione al decreto, e contestualmente formulato istanza di oblazione ed, in subordine, di ammissione al giudizio abbreviato.

Respinta la richiesta di ammissione al beneficio del pagamento, si è così instaurato il rito speciale e, come chiarito, del tutto correttamente il giudice per le indagini preliminare ha qualificato come inammissibile la nuova richiesta di oblazione.

La configurabilità della fattispecie penale Relativamente poi alle altre doglianze del ricorrente, la Suprema Corte richiama in primo luogo il riferimento giurisprudenziale assunto dal ricorrente a sostegno della propria linea difensiva, secondo cui «qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447/95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2 della legge quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall'art. 659 comma 2 c.p., mentre, nel caso in cui l'attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659, comma 1 c.p.» (Cass. pen. sez. III, 21 gennaio 2015, n. 5735).

E osserva come, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato, detta sentenza confermi la correttezza del convincimento del primo giudice: infatti, nella fattispecie in questione, da un lato le fonti sonore superavano i limiti assoluti o differenziali fissati dai provvedimenti normativi in materia, dall'altro era stato accertata l'idoneità dei rumori prodotti ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone - circostanza che esclude appunto la configurabilità dell'illecito amministrativo.

Inoltre, la contravvenzione in questione era stata giustamente ricondotta all'operatività del comma 1, non comma 2, dell'art. 659 c.p. poiché non si era ravvisata la violazione di altre prescrizioni legali o dell'Autorità diverse da quelle impositive dei limiti in materia di immissioni acustiche.

Infine, relativamente alla presunta inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata circa la plurioffensività dell'evento contestato, la Cassazione, pur rammentando che si tratta di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, sottolinea che, in ogni caso, il Tribunale aveva accertato che il rumore prodotto dall'impianto di trattamento di aria dell'hotel fosse effettivamente idoneo a recare grave disturbo alle occupazioni e al riposo dei residenti del condominio sito al numero civico immediatamente precedente a quello dell'albergo.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Penale, 9 giugno 2017, n. 28671
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