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Il conduttore e la partecipazione all'assemblea condominiale

Con la stipula del contratto di locazione,il conduttore,subentra al locatore nel godimento delle parti comuni dell'edificio.
 

Con la stipula del contratto di locazione,il conduttore,subentra al locatore nel godimento delle parti comuni dell'edificio, con tutti i diritti equivalenti a quelli del locatore e versandogli quote come da suddivisione tabellare.

Il conduttore sarà,quindi,interessato alle decisioni assunte in ordine all'uso e al godimento dei servizi, con l’ interesse specifico che il servizio sia gestito efficacemente e, soprattutto, con costi non esorbitanti.

Da ciò nasce il suo diritto a partecipare e votare all'assemblea che delibera spese e modalità di gestione del servizio di riscaldamento e raffreddamento comune,come riconosciutogli dalla legge equo canone 392/78.

Diritto che può esercitare quando fosse munito di delega conferitagli dal locatore, anche per ogni tipo di altra deliberazione.

L'assemblea,comunque, è regolarmente costituita anche senza l’intervento del conduttore,poiché l'amministratore del condominio non ha alcun obbligo di convocare il conduttore in assemblea, invito che è regolato soltanto dal rapporto tra il locatore e il conduttore.

Il locatario quando l’assemblea prevedesse la discussione e deliberazione su questioni che riguardano il servizio di riscaldamento o raffreddamento, ha l'obbligo di informare il conduttore dello svolgersi dell'assemblea con i modi che ritiene più opportuni. Obbligo,anch’esso regolato dai rapporti contrattuali tra loro esistenti.

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