Con la stipula del contratto di locazione,il conduttore,subentra al locatore nel godimento delle parti comuni dell'edificio, con tutti i diritti equivalenti a quelli del locatore e versandogli quote come da suddivisione tabellare.
Il conduttore sarà,quindi,interessato alle decisioni assunte in ordine all'uso e al godimento dei servizi, con l’ interesse specifico che il servizio sia gestito efficacemente e, soprattutto, con costi non esorbitanti.
Da ciò nasce il suo diritto a partecipare e votare all'assemblea che delibera spese e modalità di gestione del servizio di riscaldamento e raffreddamento comune,come riconosciutogli dalla legge equo canone 392/78.
Diritto che può esercitare quando fosse munito di delega conferitagli dal locatore, anche per ogni tipo di altra deliberazione.
L'assemblea,comunque, è regolarmente costituita anche senza l’intervento del conduttore,poiché l'amministratore del condominio non ha alcun obbligo di convocare il conduttore in assemblea, invito che è regolato soltanto dal rapporto tra il locatore e il conduttore.
Il locatario quando l’assemblea prevedesse la discussione e deliberazione su questioni che riguardano il servizio di riscaldamento o raffreddamento, ha l'obbligo di informare il conduttore dello svolgersi dell'assemblea con i modi che ritiene più opportuni. Obbligo,anch’esso regolato dai rapporti contrattuali tra loro esistenti.