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Non si può urlare di notte contro i cani dei vicini per farli tacere

Urla e fischi di notte per reagire al disturbo provocato dai cani del vicino costituiscono un disturbo tale da rischiare la condanna per aver disturbato il riposo delle persone.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Il Tribunale di Bergamo aveva condannato Tizia alla pena di euro 900 di ammenda per la contravvenzione ex art. 659 cod. pen., per avere disturbato le occupazioni ed il riposo delle persone mediante schiamazzi, affacciandosi di notte alla finestra urlando e fischiando. Avverso tale sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso in cassazione. Invero, secondo la difesa, a causa dei cani, la ricorrente era esasperata.

Il disturbo causato di giorno e di notte dagli animali aveva condotto la donna ad assumere questi comportamenti.

Dunque, per la difesa, dall'istruttoria dibattimentale non era emersa la lesione dell'ordine pubblico, quale tranquillità sociale, bene giuridico tutelato dalla norma; invero, data la situazione, erano emersi solo isolati fischi e la pronuncia del nome dei proprietari dei cani disturbanti.

Di conseguenza, secondo la ricorrente, ciò non rivestiva il carattere di un rumore molto elevato, anche se breve ed improvviso.

Gli aspetti penali e i precedenti giurisprudenziali. Nel reato previsto dall'art. 659 cod. pen. l'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale.

Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi: la giurisprudenza ha sempre definito gli schiamazzi delle grida scomposte e clamorose (Cass. Sez. 6, n. 1789 del 11/10/1969).

La rilevanza penale delle grida, in particolare di quelle notturne, è stata ribadita da Cass. Sez. 1, n. 13000 del 18/02/2009, che ha affermato che integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'alt. 659 comma 1 cod. pen., il fatto di colui che, per più giorni, si dia a schiamazzi e grida notturne, alla guida di una autovettura i cui pneumatici faccia reiteratamente stridere, percorrendo in un senso e in quello opposto le strade di un centro abitato. Nella sentenza la Corte ha ribadito che la contravvenzione ex art. 659 cod. pen.

è un reato di pericolo e che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso deve essere d'altro canto compiuta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui il fenomeno rumoroso si verifica, considerate le circostanze di luogo e tempo della azione.

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo la Corte, il Tribunale aveva correttamente accertato il superamento dei limiti della normale tollerabilità e che le urla ed i fischi erano idonei a disturbare potenzialmente la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, prendendo in considerazione la loro intensità, le ore del giorno e della notte in cui venivano posti in essere, la concreta percezione da parte di una pluralità di soggetti, la durata nel tempo, per più anni.

Immissioni da abbaiare di cani. E' responsabile la proprietaria.

In conclusione, "chi decide di urlare di notte contro i cani dei vicini, che a loro volta disturbano perché abbaiano, rischia una condanna. A tal proposito, non rileva l'esasperazione provocata dal disturbo degli animali a giustificare le urla e i fischi che superano il limite". (Cass. pen. 19 ottobre 2018 n. 47719).

Dormire...dolce dormire. Urlare in piena notte lede il riposo delle persone. Scatta il reato.

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. II 19 ottobre 2018 n.47719
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