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Bonus facciate, niente detrazione per il Comune che restaura il Municipio

L'ente non può nemmeno godere di sconto in fattura o cessione del credito.
Redazione 

Il bonus facciate è agevolazione che spetta ai soggetti titolari di redditi imponibili: i comuni, in quanto enti istituzionali che non producono questo genere di reddito sono esclusi dal beneficio.

Non solo: l'ente territoriale in questione non può godere della detrazione del 90% nemmeno sotto forma di sconto in fattura e/o cessione del credito.

Questa la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 397 del 23 settembre 2020 rilasciata in seguito a specifico interpello.

Bonus facciate, la domanda del Comune

Il Comune istante domandava all'Agenzia delle Entrate se il medesimo fosse soggetto in grado di usufruire del bonus facciate segnatamente in relazione ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale.

Non producendo redditi soggetti ad IRES l'ente formulando il proprio quesito riteneva di poter beneficiare della detrazione del 90% prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160/2019), attraverso la trasformazione della medesima detrazione «in credito di imposta e successiva compensazione mediante modello F24 ovvero mediante cessione a terzi, compresi gli istituti di credito, limitatamente ai lavori realizzati e alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020».

In sostanza, riteneva il Comune, per gli interventi di cui al bonus facciate l'ente comunale può godere del beneficio fiscale mediante cessione del credito o compensazione con credito d'imposta ex art. 121 d.l. n. 34/2020 (il decreto Rilancio)

Bonus facciate, la risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia non si è dimostrata della stessa opinione.

L'ente ha prima di ogni cosa inquadrato gli aspetti oggettivi della vicenda, ossia gli immobili sui quali è possibile eseguire gli interventi che beneficiano del così detto bonus facciate.

Si tratta di com'è noto degli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, così come chiaramente specifico dal comma 219 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

In astratto, dunque, l'edificio adibito ad attività istituzionale di un comune, se rientrante tra questi, potrebbe beneficiare del bonus facciate.

Il problema non è l'immobile in sé considerato, ovvero la sua destinazione, la i requisiti soggettivi.

È questo il punto nodale della risposta n. 397.

Il comma 219, specifica l'AdE, fa riferimento all'imposta lorda. Così stando le cose, specifica l'ente il bonus facciate è beneficio del quale non posso godere soggetti che non posseggono redditi imponibili.

Superbonus e cessione del credito, come funziona?

Conseguentemente, gli enti pubblici territoriali non possono goderne essendo esentati, per legge, dal pagamento dell'IRES.

È i benefici di cui all'art. 121 del d.l. Rilancio? Può ipotizzarsi un godimento mediante cessione del credito?

Anche sul punto l'Agenzia esprime parere negativo. I comuni, per le medesime ragioni - cosi deve ritenersi dal tenore della risposta «non possono neanche esercitare l'opzione prevista dall'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che consente, alternativamente, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta o di cedere un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

Bonus facciate: per quali interventi?

Risposta n. 397 del 23 settembre 2020

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