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Approvazione lavori straordinari. L'amministratore non è obbligato ad inviare la documentazione all'avvocato dei condomini

Il diritto dei condomini non deve ostacolare l'attività dell'amministratore.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il caso. Alcuni condomini impugnano la delibera con la quale l'assemblea aveva confermato precedenti delibere oggetto di altra impugnazione, riapprovando gli stessi argomenti. Per gli attori la delibera va annullata perché ha di fatto reiterato i vizi presenti nelle precedenti delibere.

Inoltre gli attori lamentavano di non aver potuto partecipare all'assemblea adeguatamente informati sui punti all'ordine del giorno; infatti, avevano ratificato un bilancio per lavori straordinari di ristrutturazione del fabbricato senza che l'amministratore avesse previamente risposto alla loro richiesta di consegna della documentazione contabile all'avvocato che li assisteva.

Le questioni affrontate nella sentenza in commento:

  • Integra il vizio di eccesso di potere la delibera con la quale l'assemblea confermare precedenti delibere di approvazione di spese straordinarie già impugnate davanti all'autorità giudiziaria?
  • Il diritto di accesso dei condomini alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno può spingersi fino ad obbligare l'amministratore a consegnare copia cartacea dell'intera documentazione presso lo studio dell'avvocato che assiste in condomini? La mancata consegna può costituire motivo di annullamento della delibera?

Quando l'assemblea incorre nell'eccesso di potere? In ordine al primo quesito, il tribunale capitolino ha affermato che la delibera con la quale l'assemblea confermi quanto deciso con precedenti delibere, pur separatamente impugnate, approvando nuovamente gli stessi argomenti, non integra di per sé il caso di eccesso di potere né di abuso del diritto.

Per potersi avere l'eccesso di potere o l'abuso del diritto - uniche ipotesi per le quali l'autorità giudiziaria possa sindacare il merito di una delibera - occorre che la finalità dell'atto collegiale si ponga in contrasto con le finalità consentite dalla legge o dal regolamento di condominio (Cass. civ., n. 5889/2001).

In particolare, nel caso di eccesso di potere, il vizio è configurabile, solo se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune in forza dell'art. 1109, n. 1), c.c. applicabile al condominio in virtù del richiamo dell'art. 1139 c.c. e, nel caso di abuso del diritto, solo quando la causa della deliberazione sia deviata della sua funzione tipica.

Quale intervento può dirsi di manutenzione ordinaria o straordinaria?

Il diritto di accesso alla documentazione condominiale.Riguardo al diritto dei condomini di essere informati e di prendere visione dei documenti in vista della consapevole partecipazione alla assemblea, il Tribunale ha osservato che, nel caso concreto, gli attori avevano richiesto non di prendere visione dei documenti o di estrarne copia a proprie spese, come dispone l'art. 1130-bis, comma 2, c.c., bensì di inviare presso lo studio legale incaricato copia di una ponderosa documentazione cartacea, che comprendeva estratti conto e contabilità di varie gestioni pregresse.

Era peraltro risultato che l'amministratore avesse inviato gli attori a prendere visione presso il suo studio tramite appuntamento, invito che gli attori non avevano mai riscontrato.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 14269 dell'11 luglio 2018
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