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Appalto lavori in condominio e regolarità contributiva dell'impresa

Anche in un appalto tra privati, è ammissibile richiamare la normativa in tema di appalti pubblici.
Avv. Marco Borriello 

In ambito condominiale, allorquando l'edificio necessita di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, all'esito dell'assemblea che individua la ditta appaltatrice ed assegna alla stessa l'incarico, le parti interessate stipulano un contratto.

Questo documento, generalmente, contiene la descrizione degli interventi da eseguire ed il costo per la loro esecuzione. Nulla vieta, però, che i contraenti stabiliscano la sussistenza di alcune condizioni a pena di validità di ogni accordo.

Ad esempio, un po' come avviene per gli appalti pubblici, il committente condominio potrebbe pretendere dall'impresa che la stessa attesti e dimostri la regolarità contributiva nei riguardi della cosiddetta Cassa Edile. In altri termini, la ditta dovrebbe produrre il DURC. Se ciò non avvenisse o se lo stesso dovesse essere caratterizzato da qualche irregolarità, l'aggiudicazione dell'appalto condominiale sarebbe invalida così come il pedissequo contratto.

A quanto pare, la descritta circostanza ha caratterizzato la lite sottoposta al vaglio del Tribunale di Foggia e appena culminata con la sentenza n. 2994 del 5 dicembre 2022. In questo procedimento, l'ufficio pugliese ha dovuto stabilire torti e ragioni tra una condomina morosa e l'impresa che aveva eseguito dei lavori nel fabbricato e che non era stata pagata del tutto.

È bene, però, approfondire il caso concreto.

Appalto lavori in condominio e regolarità contributiva dell'impresa: il caso concreto.

In un complesso residenziale, nel marzo del 2013, ad una ditta individuale era affidato l'appalto per alcuni lavori di manutenzione straordinaria.

Ebbene, nonostante gli stessi fossero stati compiuti regolarmente, alcuni condòmini non avevano provveduto al pagamento di ciò che era di loro competenza.

In particolare, a uno di questi era pervenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, richiesto ed ottenuto dall'impresa creditrice. Avverso tale provvedimento, il debitore, però, aveva proposto opposizione.

Dinanzi al competente Tribunale di Foggia, l'opponente eccepiva l'invalidità dell'aggiudicazione dell'appalto e del pedissequo contratto. In particolare, secondo la tesi dell'istante, la sollevata nullità derivava dal fatto che la ditta creditrice non era in regola con i contributi dovuti all'ente previdenziale.

L'impresa, perciò, diversamente da quanto era stato pattuito, non era in regola col DURC e, per questa ragione, il contratto era nullo e non poteva, certo, essere azionato col procedimento monitorio da cui era scaturito il decreto opposto.

La parte convenuta si difendeva, invece, sostenendo di aver regolarizzato ogni pendenza con la Cassa Edile. Precisava, altresì, che, nelle more dell'opposizione, la debitrice aveva versato la somma oggetto del decreto e del successivo precetto, senza impugnare questo atto e tanto meno opponendosi alla paventata esecuzione. Insomma, si evidenziava la cosiddetta cessata materia del contendere.

Il Tribunale di Foggia, esaurita l'istruttoria, esaminati gli atti, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo. La condanna al pagamento delle spese di giudizio è stata un'ulteriore conseguenza a carico della parte convenuta.

Appalto in condominio: può essere condizionato alla regolarità contributiva dell'impresa?

Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Foggia, dagli atti è emerso che il disciplinare di gara, avente ad oggetto i lavori di risanamento del condominio in questione, prevedeva che l'impresa, al momento dell'aggiudicazione, dovesse essere in regola con gli obblighi contributivi verso il proprio ente previdenziale «l'eventuale aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all'accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 38, co. 3, d.lgs. n. 163/2006, mediante l'acquisizione del DURC».

Per il committente, quindi, ai fini della validità dell'appalto, era essenziale che l'appaltatore avesse i requisiti di cui al d.lgs. n. 163/2006, né più e né meno come per gli appalti pubblici.

Ebbene, per l'ufficio pugliese, il richiamo nell'appalto alla predetta normativa e l'applicabilità della stessa erano ammissibili e, poiché al momento dell'aggiudicazione la ditta non era in regola col DURC, il pedissequo contratto era invalido e insanabile.

La successiva regolarizzazione, infatti, poteva avere effetto solo nei riguardi degli obblighi verso la Cassa Edile, ma non poteva salvare l'accordo col condominio «l'eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l'impresa e l'ente previdenziale, non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione (ex plurimis, Cons. St., 09/03/2016, n. 955)».

Sono state, dunque, queste le motivazioni che hanno condotto all'acclarato invalidità del contratto di appalto e alla conseguente revoca del decreto opposto.

Opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento del credito e cessata materia del contendere.

Durante la lite in esame, sebbene l'opposizione fosse fondata sulla nullità del contratto azionato, il debitore aveva saldato la somma ingiunta e quella oggetto del successivo atto di precetto. Lo scopo, probabilmente, era quello di evitare gli oneri e le conseguenze derivanti dalla minacciata azione esecutiva.

Ebbene, per il Tribunale di Foggia, in ciò supportato dalla giurisprudenza della Cassazione, tale comportamento non determina alcuna automatica cessata materia del contendere. Affinché ciò si verifichi, infatti, è necessario che il debitore, oltre al pagamento, dichiari di rinunciare all'azione e al suo diritto di appurare l'inesistenza di ogni obbligo.

Se ciò non dovesse emergere, il giudice dell'opposizione dovrebbe, comunque, procedere alla valutazione del fondamento dell'azione «il pagamento effettuato dal debitore opponente nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiunto non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere se al contempo l'obbligato non rinuncia alla domanda di accertamento dell'inesistenza del debito (ex multis Cass. civ., n. 12632 del 20 aprile 2022; già Cass. civ., n. 11153 del 19 aprile 2019; Cass. civ., n. 26005 del 23/12/2010)».

Sentenza
Scarica Trib. Foggia 5 dicembre 2022 n. 2994
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