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Anche senza sopralluogo scatta il risarcimento del danno da infiltrazioni

Solaio colpito da infiltrazioni d'acqua. Il risarcimento spessa anche senta il soprallugo.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

In presenza di uno ‘sgocciolamento' del solaio dovuto a infiltrazioni d'acqua, l'obbligo di risarcire il danno da parte del proprietario dei locali sovrastanti può essere disposto dal giudice anche se il sopralluogo non è stato possibile perché l'appartamento era vuoto.

Questo è il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Perugia con la sentenza n. 316 del 24 marzo 2015 in merito al risarcimento del danno da infiltrazioni.

I fatti di causa. Tizio proprietario di un negozio sito al piano terra, chiamava in causa una società (proprietario dell'intero stabile). In particolare l'attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua proveniente dai locali dei piani superiori. Costituendosi in giudizio, la società convenuta contestava in toto la domanda dell'attore.

Il problema della vicenda in esame: la responsabilità del custode e il caso fortuito. La norma cui fare riferimento in simili situazioni è l'art. 2051 c.c. che recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

A tal proposito, giova ricordare che in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie dell'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa norma, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Sul punto, la giurisprudenza è ormai granitica nell'affermare che il limite della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. risiede nell'intervento del caso fortuito inteso come un fattore esterno (che può essere anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato) imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale, con la conseguenza, in tema di ripartizione dell'onere della prova, che mentre compete al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, incombe al custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. (In tal senso Cass. n. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007 e 11695/2009).

Il ragionamento del Giudice di Pace di Perugia. Nella vicenda in esame, a seguito delle risultanze istruttorie (verbale dei vigili del fuoco), è emerso che una volta che era stata accertata la proprietà dei locali, tuttavia non era stato possibile entrare nel piano sovrastante, poiché non era presente nessuno che aveva le chiavi (quindi valutare l'origine del danno).

Nonostante ciò, il giudice ha comunque statuito che «lo sgocciolamento che ha interessato il piano terra, era da ricondurre ad una anomalia originaria o sopravvenuta dell'impianto idrico dei piani superiori, sul quale il proprietario aveva il dovere di vigilare e di mantenere il controllo”. Il ragionamento del giudice ricalca quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema caso fortuito.

Per meglio dire, nella vicenda in esame, il Giudice di Pace ha precisato che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. é esclusa dall'accertamento positivo che il danno é stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

Quindi, per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. Qualora, invece, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. (In tal senso Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 10 ottobre 2008, n. 25029).

Responsabilità obiettiva in capo al custode per danni da cose in custodia

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Giudice di Pace di Perugia con la presente pronuncia ha condannato la società convenuta (proprietaria dello stabile) al risarcimento del danno da infiltrazioni per responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c.

Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da infiltrazioni

Sentenza
Scarica Giudice di Pace di Perugia n. 316 del 24 marzo 2015
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