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Il sismabonus potrà essere riconosciuto anche se l'immobile agevolato viene dato in locazione.

Sismabonus a maglie larghe. Prevale la in sicurezza degli edifici.
Redazione Condominioweb 

La conferma è arrivata ieri sera dall'Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione n. 22/E -si veda allegato-in risposta ad uno specifico interpello. L'Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla detrazione del 50%, (previsto dal comma 1-bis dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013) a favore dei soggetti IRPEF e IRES, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sulle parti comuni di edifici.

Il caso analizzato riguarda una società che era intenzionata a ristrutturare un immobile, usufruendo dell'agevolazione in commento, per poi darlo in locazione. Il quesito posto alle Entrate è stato il seguente: gli interventi di adeguamento antisismico che si intende porre in essere sul proprio immobile possono beneficiare del sismabonus anche se le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno destinate alla locazione abitativa e commerciale e non all'utilizzo diretto ai fini produttivi da parte della Società?

Per le Entrate, la locazione non comporta limiti alla fruizione. Premesso che "l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio", per l'Agenzia "il "sismabonus" può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione".

Il sismabonus sarà esteso anche all'edilizia residenziale pubblica

In termini pratici: il"sismabonus" essendo finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone, spetta anche quando i soggetti passivi Ires che possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo non utilizzano l'edificio direttamente ai fini produttivi, ma lo destinano alla locazione.

In conclusione il bonus punta a rendere gli edifici sicuri, pertanto potrà essere utilizzato anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.

Agenzia delle Entrate Risoluzione 12 marzo 2018 n. 22 E

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