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Rubare cose presenti nel cortile condominiale vuol dire commettere il reato di furto in abitazione

Attenzione a rubare nel cortile condominiale, si viene condannati per il reato di furto in abitazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Un ragazzo entra in un cortile condominiale e sottrae da un automobile un navigatore satellitare. Dopo di che "viene beccato" con la refurtiva. Tanto in primo quanto in secondo grado viene condannato per il reato di furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis del codice penale.

L'imputato, quindi, ricorre per cassazione chiedendo di essere assolto poiché, questa è la sua difesa, il cortile non può essere considerato parte dell'abitazione.

Si sbaglia! Questa nella sostanza la risposta dei giudici di piazza Cavour.

Vediamo perché.

L'art. 624-bis c.p. rubricato per l'appunto Furto in abitazione e furto con strappo, inserito nel codice penale dalla legge n. 128/01, recita:

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Tutto si gioca sul significato da attribuire alla locuzione "pertinenze di essa".

Secondo gli ermellini, "integra il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dall'art. 624 bis c.p., in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all'unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell'anzidetto complesso" (Cass. Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442).

Pertanto, il fatto che sull'area ove si trovavano parcheggiate le autovetture dalle quali furono sottratte le apparecchiature gravasse una servitù pubblica di passaggio pedonale non sottrae le stesse al novero delle pertinenze del condominio (o dei condomini) al cui servizio sono poste per l'assicurazione di un bisogno di natura domestica, qual è il ricovero e la tenuta a disposizione di un'autovettura" (Cass. 10 gennaio 2013 n. 4215).

Le spese per il cortile condominiale spettano anche a chi vi si affaccia?

Quali sono le differenze con il furto semplice?

Al di là delle particolarità del fatto (l'essere appunto commesso in luoghi di abitazione e nelle loro pertinenze), la peculiarità sta anche nel fatto che il reato di cui all'art. 624-bis c.p. è sempre perseguibile d'ufficio mentre il così detto furto semplice è perseguibile a querela della persona offesa salvo nei casi di ricorrenza di particolari circostanze aggravanti (es. particolare valore della cosa rubata).

Il cortile condominiale può essere utilizzato per parcheggiare le autovetture

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