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Ora d'aria nel cortile condominiale? Il detenuto ai domiciliari rischia di essere accusato di evasione

Il condannato detenuto ai domiciliari rischia la sua ora d'aria nel cortile condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel gergo con il termine "ora d'aria" s'individua quel periodo di tempo concesso ai detenuti per poter stare fuori dalle proprie celle.

Se il detenuto sta scontando la propria pena (o magari la custodia cautelare) agli arresti domiciliari e decide di andare a "fare l'ora d'aria" nel cortile condominiale, il rischio, anzi secondo la Cassazione la certezza, è che quella condotta debba essere considerata alla stregua di un'evasione.

L'art. 385 del codice penale, dedicato proprio all'evasione, recita:

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

Il punto di tutta la vicenda, ai fini della configurazione del reato di evasione, sta proprio nella individuazione del concetto di "abitazione".

Si legge in una sentenza resa dalla Cassazione all'inizio del mese di febbraio che "del pari va ribadito il concetto di abitazione, individuata come luogo dove rimanere agli arresti che deve correttamente intendersi come il luogo in cui la persona conduce la vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza, quali cortili, giardini, terrazze che non rappresentino sostanziali e formali pertinenze in senso civilistico dell'immobile in cui si è agli arresti domiciliari, ossia elementi integranti non solo caratteri di essenziale funzionalità dell'immobile ma di questo costituente staticamente elemento imprescindibilmente collegato in detto carattere di funzionalità alla cosa principale.

Arresti domiciliari, meglio non andare in giro per il condominio.

Di qui ne deriva che le aree condominiali in genere (ivi compresi androni del palazzo in cui è sito l' abitazione in cui è agli arresti il soggetto attivo) non possono essere considerate pertinenze della predetta abitazione non costituendo nè parte integrante nè pertinenza esclusiva di essa (Cass. 5 febbraio 2013 n. 7780).

Insomma le parti comuni di un edificio in condominio non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione e quindi il detenuto dev'essere considerato evaso.
Una sentenza che in parte sembra giusta, se si pensa che molti condominii sono dei veri e propri villaggi con tanto di servizi comuni che vanno al di là delle semplici scale e ascensori.
Solo in parte, però, visto che a queste realtà se ne frappongono altre completamente diverse dove l'uscita nel cortile non può essere in alcun modo considerata come una sottrazione alla pena ed alla sua funzione punitiva/rieducativa.

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