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Perché l'impresa appaltatrice ed il condominio possono rispondere dei danni conseguenti ad un furto in appartamento?

Impresa appaltatrice e furto in appartamento. Chi ne risponde dei danni?
Avv. Alessandro Gallucci 

La domanda che ci siamo posti nel titolo sembra poter nascondere una sorta di "scarico" delle responsabilità su soggetti noti rispetto alle ruberie effettuate dai soliti ignoti (leggasi topo d'appartamento).

Eppure non è così, spieghiamoci meglio.

Condominio ed impresa possono essere chiamati a rispondere dei danni conseguenti ad un furto in appartamento se i ponteggi sono tenuti in modo tale da aver agevolato la commissione del furto stesso.

In una sentenza resa dal Tribunale di Terni nel mese di maggio dell'anno 2011 si legge che "possono essere chiamati a rispondere non solo l'impresa che ha realizzato i ponteggi stessi, ma anche il condominio, per un duplice titolo: sia quale custode del fabbricato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia per "culpa in vigilando" od "in eligendo", allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera (Cass. Sez. 3, sentenza n. 6435 del 17/03/2009).

La questione di una concorrente responsabilità del Condominio è legata strettamente a quella dell'imprenditore e si ricollega all'accertato mantenimento della struttura, in assenza di cautele a tutela dei singoli condomini.

L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera.

Tuttavia, una corresponsabilità del committente può configurarsi sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c., che in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore é in base ai patti contrattuali - sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive
" (Trib. Terni 11 maggio 2011 n. 414).

La pronuncia del giudice umbro ha il merito, anche sulla scorta di pronunciamenti di legittimità, di rendere chiari i limiti ed i titoli delle responsabilità di impresa e condominio.

Furti commessi in appartamenti ubicati in condominio sfruttando la presenza di ponteggi

Ad ogni buon conto al furto in appartamento non sempre corrisponde una responsabilità della compagine e della ditta appaltatrice.

Ad esempio in un caso cui ha dato giustizia la Cassazione sul finire di gennaio s'è esclusa la responsabilità dei soggetti più volti citati (Cass. n. 1890/13).

Ciò perché, si legge nella sentenza, in corso di causa non era emersa la prova dell'effettiva pericolosità del ponteggio.

Oltre a questo elemento il condomino che chiedeva i danni aveva anche votato contro l'installazione di un sistema di antifurto sui ponteggi ed in più aveva negligentemente lasciato la tapparella in modo tale da rendere più facile l'accesso alla sua unità immobiliare.

In buona sostanza ciò che si può dire è che se è vero che impresa e condominio possono essere responsabili, nei rispettivi ruoli e limiti, per aver "agevolato" il furto, è altrettanto vero che quest'affermazione teorica deve trovare riscontro in dati di fatto certi. Cosa spesso non facile.

Impalcatura non sicura e furti, responsabili l'impresa e il condominio

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