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Furti in appartamento: l'impresa è responsabile per il reato commesso sfruttando i ponteggi mal custoditi

Furti commessi in appartamenti ubicati in condominio sfruttando la presenza di ponteggi.
Avv. Alessandro Gallucci 

Quella dei furti commessi in appartamenti ubicati in condominio sfruttando la presenza di ponteggi presenti per l’esecuzione di lavori di manutenzione è questione sempre attuale e che coinvolge una serie di figure responsabili a vario titolo dell’eventuale reato.

In primis, naturalmente, il ladro. Egli sarà punito ai sensi dell’art. 624 c.p. che recita:

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625”.

Per gli altri soggetti, sostanzialmente il condominio e l’appaltatore, il livello della responsabilità è quello civile.

La compagine condominiale potrebbe essere condannata per la scelta poco attenta dell’impresa cui è stato affidato il lavoro e per il difetto di vigilanza sulla stessa impresa in relazione ai ponteggi, che, come si diceva prima, possono essere i mezzi attraverso i quali è perpetrato il reato.

L’appaltatore, invece, è passibile d’essere condannato al risarcimento del danno per la mancata predisposizione di tutta quella serie di accorgimenti utili ad evitare che la più volte citata impalcatura possa essere il mezzo attraverso il quale s’agevola il furto.

La responsabilità è quella civile per fatto illecito disciplinata dall’art. 2043 c.c., che recita: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Sul punto è utile porre l’attenzione su una recente sentenza, la n. 292 del 10 gennaio 2011, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento in materia di furti in appartamento e responsabilità dell’impresa per l’omessa predisposizione delle misure utili a prevenire tali fatti delittuosi.

Secondo gli “ermellini”, “ del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione risponde, ex art. 2043 cod. civ., l'imprenditore che per tali lavori si sia avvalso delle impalcature, tutte le volte in cui, violando il principio del neminem laedere, egli abbia omesso di dotarle di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così creando colposamente un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno subito dai derubati (confr. Cass. civ. 17 marzo 2009, n. 6435; Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8630; Cass. civ. 25 novembre 2005, n. 24897)” (così Cass. 10 gennaio 2011 n. 292).

Resterà in capo al danneggiato provare il danno, l’omessa predisposizione di cautele atte ad impedirlo ed il nesso di causalità tra il primo e l’atto illecito.

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