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Amministratore di condominio e omesso versamento delle trattenute previdenziali per il portiere: è appropriazione indebita

Reato comune, amministratore che trattiene le somme per il pagamento degli oneri previdenziali relativi al portiere dell'edificio.
Avv. Alessandro Gallucci 

La Cassazione penale torna ad occuparsi della figura dell’amministratore di condominio e dei possibili reati connessi allo svolgimento dell’incarico. Secondo i giudici di piazza Cavour è punibile ai sensi dell’art. 646 c.p. (vale a dire per appropriazione indebita) il mandatario che, ricevute dai condomini le somme per il pagamento degli oneri previdenziali relativi al portiere dell’edificio, ometta di versarle appropriandosene.

In primis vale la pena ricordare che cosa dice specificamente il summenzionato art. 646 c.p.

A mente di tale norma:

Ai sensi dell’art. 646 del codice penale:

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e’ punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Se il fatto e’ commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e’ aumentata.

Si procede d’ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61”.

Si tratta d’un reato comune, ossia d’un illecito che può essere commesso da chiunque, che presuppone che la cosa mobile o il denaro altrui sia già nella materiale disponibilità del colpevole (altrimenti si configurerebbe un furto) e che tale disponibilità sia frutto di una dazione cosciente e volontaria da parte della vittima (altrimenti sarebbe configurabile la truffa).

Il dolo, vale a dire l’elemento psicologico del reato, è quello specifico poiché l’azione deve essere svolta con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa che deve essere presentata entro 3 mesi, i quali decorrono dal giorno in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto criminoso.

Tuttavia se il colpevole ha commesso il fatto con “ abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità” (è il caso dell’amministratore) il delitto è punibile anche d’ufficio.

Nel caso di specie un amministratore tratteneva le somme che i condomini gli avevano versato per far fronte alle scadenze previdenziali relative alla posizione contributiva del portiere dell’edificio. Dallo svolgimento del processo risultava che il mandatario non aveva versato questi soldi ne tanto meno li aveva utilizzati per finalità condominiali differenti.

In questo contesto, rifacendosi al consolidato orientamento generale dettato in tema di appropriazione indebita per omessa versamento delle trattenute previdenziali, il Supremo Collegio ha avuto modo di specificare che “ commette il reato di appropriazione indebita l'amministratore del condominio che, avendo ricevuto dei condomini gli importi relativi al pagamento dei contributi previdenziali relativi al portiere dello stabile, ometta versarli all'istituto previdenziale” (Cass. pen n. 41462/10).

Un modo come un altro per ribadire il vecchio adagio: l’amministratore che sparisce con la cassa commette un reato.

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