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Detraibile l'iva per le ristrutturazioni delle abitazioni destinate all'attività di affittacamere

L'iva per i lavori di ristrutturazione delle case adibite all'attività di affittacamere può essere detratta?
Avv. Leonarda Colucci 

La Corte di Cassazione, interviene sul tema della detraibilità dell'Iva per i lavori di ristrutturazione delle case adibite all'attività di affittacamere

Il fatto. Un contribuente, esercente l'attività di affittacamere di case per vacanze, presenta all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso Iva per i lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato all'esercizio della sua attività.

In seguito alla presentazione di tale istanza l'Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento a fronte dell'indebita percezione di tale detrazione da parte del contribuente: ritenendo che quest'ultimo aveva illegittimamente goduto della stessa solo per provvedere alla ristrutturazione di un immobile destinato contrariamente a quanto sancito dall'art. 19 bis del Dpr 633/1972 lett. i).

La Commissione tributaria provinciale e regionale. Il contribuente impugna tale avviso di accertamento puntualizzando che la ristrutturazione per la quale doveva godere della detraibilità dell'Iva riguardava un bene strumentale all'esercizio dell'attività di impresa ( nel caso di specie consistente “ nell'attività di affittacamere”), e che nessuna rilevanza aveva la destinazione catastale di tale immobile a civile abitazione.

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La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso presentato dal contribuente, ma l'Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la relativa sentenza.

Ma anche in secondo grado la Commissione tributaria regionale toscana conferma quanto già stabilito in primo grado, respingendo in toto i motivi posti a fondamento dell'appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, condividendo pienamente la tesi del contribuente fondata sulla piena detraibilità dell'Iva per i lavori di ristrutturazione di un immobile strumentale all'esercizio dell'attività di impresa ( affittacamere)

La Commissione tributaria regionale, infatti, accogliendo condividendo nuovamente la tesi del contribuente puntualizza la natura dell'attività di affittacamere rilevando che la stessa “va oltre la mera locazione, configurando invece l'esercizio di imprese extra alberghiere in genere”.

Infatti secondo la Commissione regionale l'esercizio di tale attività è soggetta a ricevuta fiscale con assoggettamento ad Iva ridotta ai sensi del n. 120, Tabella A, parte III, allegata al Dpr 603/1972.

Inoltre, rileva la Commissione regionale, nel caso di specie ha constatato che il contribuente è titolare di una licenza di affittacamere rilasciata in ottemperanza ad una legge regionale toscana ( legge n. 42/2000) che consente l'esercizio di attività extra alberghiere in immobili con caratteristiche abitative e tale ulteriore circostanza comportava come conseguenza l'inapplicabilità delle limitazioni alla detrazioni iva previste dall'art. 19 bis del Dpr 633/1972)

Il giudizio in Cassazione. Non soddisfatta dell'interpretazione della norma appena citata, effettuata dalla Commissione tributaria regionale, l'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione impugnando la sentenza di secondo grado.

Fra i motivi posti fondamento del ricorso in Cassazione figura quello che deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 19 bis del Dpr 633/1972 ribadendo, ulteriormente, che il contribuente nel caso di specie non aveva diritto ad usufruire della detrazione iva per i lavori di ristrutturazione dell'immobile che, anche se adibito all'attività di affittacamere, apparteneva alla categoria catastale A/2 che ne attesterebbe la destinazione abitativa e quindi l'applicabilità della disciplina prevista dalla norma appena citata che esclude la possibilità di godere delle detrazioni per gli immobili adibiti ad uso abitativo.

La Cassazione, con la sentenza in commento ricostruendo la questione analizzando una serie di direttive comunitarie avvicendatesi nel corso degli anni, e seguendo l'orientamento espresso dalla Corte europea ( Corte di giustizia europea 6.12.2012, Bonik, C- 285/11; Corte di giustizia europea, 8.1.2013, C- 271/2012), ha “ escluso che il diritto alla detrazione dell'Iva potesse essere negato in forza della astratta classificazione catastale dell'immobile, propria degli immobili ad uso abitativo, dando invece prevalenza alla sua pacifica destinazione all'esercizio di attività di affittacamere”.

Giungendo a tali conclusioni i giudici di legittimità hanno fornito una interpretazione dell'articolo 19-bis del Dpr 633/1972 non meramente letterale, ma estremamente coerente con i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenze appena menzionate, pertanto la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività esercitata deve essere effettuata in concreto “tenendo conto dell'effettiva natura del bene in correlazione agli scopi dell'impresa” (Cass. n. 16730/2007; Cass. 12036 del 2008, Cass. N-. n. 6785/2009; Cass. n. 3458/2014)

Alla luce di queste valutazioni la Cassazione conclude con lo stabilire che il ricorso presentato dall'Agenzia dell'Entrate non merita accoglimento poiché fondato sull'errata convinzione che il contribuente non avrebbe potuto usufruire della detraibilità dell'Iva poiché l'immobile aveva una destinazione abitativa in virtù della sua classificazione catastale ( cat. A/2).

Il punto di svolta della sentenza emessa dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione coincide, invece, con il fatto che non conta la classificazione catastale dell'immobile per stabilire la detraibilità dell'Iva relative alle spese per la sua ristrutturazione, ma occorre tener conto della strumentalità dello stesso all'esercizio dell'impresa adeguando, quindi, la norme interne ai principi sanciti dalla normativa comunitaria.

Questo condominio non è una pensione.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione n.86281 del 29 aprile 2015
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