Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Lecita l'attività di affittacamere se il regolamento vieta solamente di mutare la destinazione d'uso

Quando è lecita l'attività di affittacamere in condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Se il regolamento condominiale vieta di mutare la destinazione d’uso delle unità immobiliari da uso abitativo ad uso commerciale, o quanto meno a determinati usi non abitativi, deve ritenersi lecita l’attività di affittacamere esercitata da uno dei condomini.

Questa, in estrema sintesi, la conclusione cui è giunta la Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 6390 del 19 dicembre 2012.

Naturalmente si parla di regolamenti contrattuali poiché, com’è noto, quelli assembleari non possono incidere sui diritti dei singoli sulle parti comuni o su quelle individuali.

In buona sostanza, secondo il giudice che ha emesso la sentenza, poiché l’attività di affittacamere consente di lasciare invariata la destinazione d’uso a civile abitazione, essa può essere svolta tranquillamente.

Il Tribunale, nel giudizio di primo grado, era arrivato a tutt’altra conclusione ossia aveva intimato la sospensione dell’attività di affittacamere.

La Corte d’appello ha ribaltato quella decisione.

Si legge nella sentenza n. 6390 che la decisione del giudice di prime cure “non può essere condivisa innanzitutto perché non autorizzata dalla lettera della norma contrattuale che si limita a far riferimento alla formale destinazione d'uso delle unità immobiliari e poi nemmeno da una interpretazione logica e/o sistematica dell'art. (…) del regolamento condominiale che sarebbe da un lato inammissibile, perché non può essere consentita alcuna limitazione del diritto di proprietà dei singoli condomini se non in forza di espressa previsione ed analitica specificazione dei limiti che si intendono porre, e dall'altro in contrasto con la lettura della norma costantemente data dai condomini nella sua concreta e costante applicazione.

Infatti, si continua a leggere nella sentenza, Basta osservare che è stata pacificamente consentita nelle unità immobiliari del complesso condominiale, tra le altre, l'attività di una scuola, quella di altra attività para-alberghiera, la presenza di attività commerciali o di agenzie di assicurazione e tollerata per circa cinque anni la stessa attività dell'odierna appellante (…), attività tutte, ad eccezione di quella di affittacamere, riferite un uso diverso da quello consentito dall'art. 6 del regolamento condominiale e che comportano l'assidua frequentazione dello stabile condominiale da parte di terzi estranei, con le ovvie conseguenze anche in relazione all'uso dei beni comuni, ascensore compreso.

Ne discende che l'attività di affittacamere esercitata dalle odierne appellanti nelle loro unità immobiliari, avendo mantenuto la destinazione d'uso per civile abitazione, è formalmente rispettosa dell'art. (…) del regolamento condominiale e che la stessa è del tutto ammissibile anche e soprattutto alla luce della concreta interpretazione ed applicazione della norma regolamentare costantemente data dagli altri condomini, in nulla aggravando in termini di maggior uso delle cose comuni e/o della sicurezza del contesto condominiale la situazione già da tempo determinatasi col pieno assenso di tutti gli aventi diritto” (Corte appello  Roma  19 dicembre 2012 n. 6390).

Insomma se non è chiaramente vietata, l’attività di affittacamere non può essere interdetta.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento