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La burocrazia «lumaca» fa perdere il beneficio fiscale sulla prima casa

Agevolazione prima casa. Lentezza gioca brutti scherzi.
Redazione Condominioweb 

Alla Cassazione poca importa il ritardo nella concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento delle ristrutturazioni edilizia. Non è giustificato il contribuente che non trasferisce la residenza entro diciotto mesi a causa delle lungaggini burocratiche.

Le lungaggini burocratiche, derivante dal mancato rilascio dei titoli abilitativi per lo svolgimento delle ristrutturazioni, non possono costituire cause ostative, per il ritardo del trasferimento di residenza.

Per tali motivi, il contribuente che non trasferisce la sua residenza entro diciotto mesi, nell'immobile appena acquistato perde automaticamente i benefici sulla prima casa. A nulla serve invocare che il ritardo è dovuto alle lungaggini burocratiche dell'amministrazione che non ha concesso in tempi brevi le rispettive autorizzazioni per svolgere le ristrutturazioni

E' questo, in estrema sintesi, quanto disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4800 del 10 marzo 2015. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, precisando in motivazione che i benefici fiscali spettano solo nel caso in cui, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov'è situato l'immobile, la propria residenza, così adempiendo l'obbligo su di lui incombente e da lui assunto al momento del rogito.

La decisione consolida un filone giurisprudenziale che vede il trasferimento della residenza come requisito imprescindibile per ottenere le agevolazioni fiscali. Ma la rilevanza della forza maggiore, derivante dell'esecuzione di lavori edili, è stata anche oggetto di sentenze emesse da diverse Commissioni tributaria, che hanno però dato pareri discordanti in merito.

Non tutte, infatti, hanno ritenuto «causa di forza maggiore idonea ad escludere l'obbligo di trasferire la residenza lo svolgimento nell'immobile acquistato di lavori di ristrutturazione che ne rendono impossibile l'utilizzo da parte dell'acquirente».

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