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Sulla “prima casa” donata decade automaticamente l'agevolazione fiscale?

Basta acquistare la nuova casa entro un anno per non perdere l'agevolazione fiscale.
Avv. Leonarda Colucci 

I contribuenti avevano acquistato una casa usufruendo dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa dopo un anno, però, decidono di vendere tale immobile, ed entro un anno dalla vendita ricevono in donazione degli immobili.

Il fatto. Due contribuenti impugnano dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Milano due sentenze emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia, che avevano confermato due avvisi di liquidazione e le relative sanzioni per il recupero delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, relative alla revoca delle agevolazioni fiscali prima casa previste dal Dpr 131/1986.

L'Agenzia delle entrate, a fronte di tale situazione, provvedeva alla revoca dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa di cui avevano usufruito i contribuenti, in virtù del fatto che costoro, dopo la vendita del primo immobile, non avevano acquistato un nuovo immobile per adibirlo ad abitazione principale, ma avendo ricevuto un immobile in donazione che era stato adibito al medesimo uso: per il fisco non esistevano più le condizioni per usufruire dei benefici in questione tanto da disporne la loro revoca e l'emissione dei corrispondenti avvisi di liquidazione.

I contribuenti, preso atto dell'accaduto, impugnano tali provvedimenti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Insoddisfatti della valutazione compiuta in primo grado dalla commissione tributaria impugnano la sentenza dinanzi alla Commissione regionale che, invece, accoglie le loro censure.

La decisione. Secondo i giudici della Commissione regionale non può essere condivisa la tesi dell'ufficio impositore, accolta dalla sentenza di primo grado, secondo cui “la decadenza dalle agevolazioni richieste ed ottenute dagli appellanti scaturirebbe dalla natura dell'atto di acquisto stipulato mediante atto di donazione e quindi a titolo gratuito”.

In pratica i giudici della Commissione tributaria regionale approdano a conclusioni diametralmente opposte ribadendo che “si ha decadenza dal beneficio fiscale della prima casa solo se il contribuente non acquista, entro l'anno dall'alienazione, nuovo immobile”.

I giudici della Commissione tributaria regionale hanno ribadito che tenendo conto del fatto che il trasferimento di proprietà può avvenire tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito, considerato che la legge (DPR 131/1986) non stabilisce che per aver diritto alle agevolazioni per la prima casa non è necessario che l'acquisto sia solo a titolo oneroso, ma è sufficiente che, perché sussista ancora il diritto del contribuente ad usufruire delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima casa, il contribuente proceda all'acquisto di una casa.

Questa quindi è l'unica condizione che la legge richiede affinché il contribuente usufruisca dei benefici fiscali in questione: e cioè il solo acquisto entro un anno, dalla vendita della precedente, di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale: senza fare quindi alcuna distinzione fra acquisto della proprietà a titolo oneroso oppure a titolo gratuito ( nel caso di specie donazione).

Non può essere ignorata, secondo la pronuncia in commento, la ratio agevolatrice della norma che disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa stabilendo come condizione solo l'acquisto entro un anno dalla vendita del primo immobile senza fare distinzione alcuna fra il tipo di acquisto (gratuito oppure oneroso) dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Orbene se la finalità della norma è quella di agevolare il contribuente, secondo la sentenza in commento, non prevedendo la stessa alcuna precisazione circa la natura dell'acquisto (oneroso o gratuito): questo vuol dire che anche se entro un anno i contribuenti procedono all'acquisto a titolo gratuito ( in virtù di donazione) di un immobile da adibire ad abitazione principale: costoro potranno usufruire ancora dei benefici fiscali in questione.

Chi ha acquistato e poi venduto la prima casa potrà continuare a beneficiare delle agevolazioni anche se entro l'anno ne acquista un'altra, da adibire al medesimo uso. L'intento del legislatore è quello di favorire la proprietà della prima casa e, di certo, non quello di limitare il regime di favore al solo in caso di esborso finanziario

Se la residenza non è dichiarata nei rogiti non si perde l'agevolazione fiscale della prima casa.

Scarica Ctr Lombardia, 6363/2014
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