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Le delibere programmatiche non sono impugnabili.

Se non c'è interesse a rilevare l'irregolarità la delibera non può essere impugnata.
Avv. Dolce Rosario 

L'articolo 1137 Cod. Civ. disciplina la fattispecie della “Impugnazione delle delibere dell'assemblea”, individuando i soggetti legittimati all'esercizio dell'azione di annullamento.

L'interesse ad impugnare la delibera condominiale deve essere concreto (non astratto), dovendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può derivare.

La valutazione della relativa sussistenza è questione di merito, potendo solo quella sull'esistenza dell'interesse in astratto configurare una questione di diritto.

Il caso. Con atto di citazione un condòmino di un condominio degli edifici palermitano impugnava una delibera assembleare affermandone l'invalidità a causa asseritamene del mancato raggiungimento del quorum costitutivo dei 500 millesimi, di cui all'art. 1136, II comma, cod. civ. rispetto, in particolare, l'atto di nomina del perito tecnico e l'approvazione di una proposta transattiva per definire una lite allora pendente (già conclusasi all'atto dell'impugnazione).

Il Condominio si costituiva in giudizio contestando l'avversa pretesa ed eccependo, preliminarmente al merito, la carenza dell'interesse ad agire, siccome la prima statuizione rivestiva carattere programmatico, mentre la seconda determinazione aveva ricevuto esecuzione ancor prima dell'azione di impugnativa (e risultava già avallata da precedenti statuizioni e/o atti amministrativi).

La Sentenza. Il Giudice a quo– con dispositivo di Sentenza depositato in cancelleria il 25 agosto 2014 – ha accolto in pieno la linea difensiva del Condominio e dichiarato inammissibile l'azione di impugnativa spiegata dal condòmino, esprimendo la seguente motivazione: “Si dichiarano infondate le domande di parte attrice onde non vanno accolte.

In primo luogo la delibera impugnata risulta avente carattere programmatico contenendo statuizioni che svolgono una funzione propedeutica per intraprendere decisioni future.

In secondo luogo le statuizioni impugnate hanno già avuto esecuzione ancor prima dell'esercizio dell'azione impugnata, onde l'inibitoria chiesta non ha trovato accoglimento per carenza dei presupposti cautelari.

L'atto transattivo, a tacitazione della querelle condominiale, è stato siglato anteriormente alla notifica dell'atto di gravame.

L'interesse ad agire dell'attrice non è quindi sostanzialmente riscontrabile e riconducibile ai criteri di attualità e concretezza impedendo l'avviamento di una accertamento giudiziale satisfattorio”.

La giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che è solo con la deliberazione di scelta dell'impresa che possono considerarsi definitivamente approvati i lavori condominiali straordinari, avendo una precedente delibera di approvazione di un punto all'ordine del giorno rubricato come "intervento di manutenzione delle facciate" (e/o, per analogia, la "nomina di un perito tecnico"), una funzione solo programmatica non essendo suscettibile di esecuzione (Corte d'Appello Trento Civile, nr 285 del 22 dicembre 2008).

Oltretutto, la nomina di un tecnico per la verifica e la quantificazione dei lavori da eseguire, sia in appartamenti privati che in parti comuni del Condominio risulta necessaria, infatti, l'art. 1130 cod. civ. stabilisce, al n. 4, che l'amministratore debba compiere gli atti conservativi delle parti comuni quando sono danneggiate (Cass. civ., n. 22656 del 2010)

Conclusione. Con riguardo alla impugnazione di delibere condominiali invalide, la valutazione dell'interesse alla impugnazione si pone in termini di strumentalità rispetto all'efficacia della decisione.

Infatti, posto che il giudice può e deve rilevare la eventuale invalidità dell'atto posto a fondamento della domanda, non ha senso, ove ad essa la parte non abbia interesse, che detta irregolarità sia effettivamente rilevata, previa applicazione della sanzione massima della invalidazione. Anche il “Diritto”, d'altronde, è un affare assai concreto.

Sentenza
Scarica Tribunale di Palermo 4 aprile 2014
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