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Valida la delibera che addebita le spese condominiali alla struttura alberghiera presente in condominio

Il regime condominiale è compatibile con la destinazione alberghiera di un immobile.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La società Beta conveniva in giudizio il Condominio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con cui era stata intimata a pagare in favore dell'opposto la somma di € 7.394,47 oltre interessi e spese di giudizio a titolo di spese condominiali come da bilancio preventivo 2014 approvato dall'assemblea con delibera del 30.04.2014.

La società attrice eccepiva l'insussistenza del credito ex adverso vantato per asserita illegittimità del Condominio e per conseguente carenza di legittimazione attiva dello stesso ad agire in sede monitoria.

In particolare, secondo la società vi era una impossibile coesistenza dal punto di vista ontologico della figura del condominio e della caratterizzata dalla necessaria "gestione unitaria" della struttura carente invece nel condominio.

Affermava quindi la illegittimità in quanto in contrasto con la legge regionale 16/2004 e la conseguente nullità della delibera assembleare del 30.03.2014 come di tutte le delibere dalla stessa adottate.

La coesistenza di Alberghi/Hotel in condomino. In materia condominiale, assumono particolare importanza i cd. CondHotel che hanno fatto la loro prima comparsa nel nostro ordinamento con l'art. 10, co. 5, n. 83/2014 (con modificazioni, dalla L. n. 106/2014 che però non ha mai avuto attuazione).

Condhotel. In arrivo nuove opportunità

Successivamente, l'art. 31 (comma 1) del D.L. n. 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ha definito i CondHotel come: "gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati".

In argomento la Corte delle leggi (sentenza n. 1 del 14 gennaio 2016) ha evidenziato che nell'ambito della nuova figura le unità abitative a destinazione residenziale possono essere oggetto di diritti, evidentemente anche reali, di soggetti diversi dall'impresa alberghiera; dunque le condizioni di esercizio da stabilirsi devono considerare sia gli aspetti turistico-ricettivi, dati dai rapporti con i consumatori, sia quelli con i proprietari delle unità residenziali, nelle quali comunque l'impresa alberghiera presterà i servizi ricettivi in forma integrata e complementare a quanto avviene nelle camere tradizionali.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Ravenna 3 aprile 2017 n. 343
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