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Incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione. Risarcimento danni

Il condominio danneggiato dall'incendio deve dimostrare la responsabilità del custode dell'immobile.
Avv. Maurizio Tarantino 

In caso di danni derivanti a terzi (Condominio) dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente.

Ne consegue che la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.

Il danneggiato (Condominio), pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.

Così si è pronunciato il Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 20 novembre 2015, ove è stato precisato che in tema di danni da cose in custodia, nella specie di danni conseguenti ad un incendio sviluppatosi in un'unità immobiliare condotta in locazione, entrambi sono responsabili, in solido, se non è provato che la causa dell'incendio sia dovuta all'obbligo di custodia specificamente gravante su uno dei due interessati.

Questi i fatti di causa. Il condominio, con ricorso, adiva il Tribunale competente richiedendo il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle somme dovute dall'Assicurazione ad una società per i danni subiti da quest'ultima in seguito ad un incendio occorso nei suoi locali.

In particolare, il condominio ricorrente, precisava che il detto incendio era scaturito nei locali condotti in locazione dalla società resistente ed aveva cagionato ingenti danni anche alla struttura condominiale.

Costituendosi in giudizio, la società resistente, invece, rilevava che l'incendio era sorto a causa dei difetti dell'impianto elettrico dell'immobile condominiale; pertanto la responsabilità, era del locatore e dello stesso condominio dato che era stato accertato il grave malfunzionamento degli impianti condominiali antincendio.

Nel procedimento in esame il giudice adito, preliminarmente, rigettava la richiesta di sequestro conservativo; avverso tale provvedimento, il Condominio, successivamente ha proposto reclamo (art. 669 terdecies c.p.c.).

Orbene, nella fattispecie in esame, l'oggetto della discussione riguarda la vigilanza sullo stato di conservazione e sull'efficienza degli impianti. Ai sensi dell'art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

La norma summenzionata trova frequente applicazione nell'ambito del condominio, laddove si tratti di stabilire e qualificare la responsabilità della compagine, ai fini risarcitori, nei confronti di terzi e/o degli stessi condòmini; in particolare, la pronuncia in commento delinea i diversi aspetti di responsabilità del custode: condominio, locatore e conduttore.

A tal proposito, giova ricordare che il condominio di un edificio, invero, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno; diversamente, questi risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni cagionati. (Cass. Civ. Sentenza 20 agosto 2003, n. 12211).

Quanto alla responsabilità del custode (rapporto locatizio), il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti; grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri. (In tal senso Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13881 del 09/06/2010 - Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011).

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E se non si riesce a comprendere da dove provenga il danno e quindi la responsabilità, in questo caso, cioè in caso di dubbio, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055, 3 comma c.c.).

Premesso quanto esposto, tanto nel ricorso che in sede di reclamo, non sono emersi elementi tali da consentire di assumere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia (nella specie sull'impianto elettrico da cui si è verosimilmente sviluppato l'incendio) né che avesse la materiale disponibilità e conoscibilità del detto impianto elettrico, con conseguente potere di intervento sul medesimo.

Dall'esame della relazione tecnica (CTU), era stato accertato un evidente malfunzionamento degli impianti condominiali antincendio; sicché, sotto tale profilo, la domanda cautelare è apparsa carente di idonea allegazione e prova, non potendosi negare che, incombeva sullo stesso ricorrente (condominio) l'onere di provare, la sussistenza nella specie di un qualsiasi potere fisico ed obbligo di custodia dell'impianto elettrico in capo al conduttore (società), la cui carenza esclude che possa operare l'invocata presunzione di responsabilità.

Quindi, di conseguenza, allo stato dei fatti è risultato abbastanza evidente, nell'evento di cui è causa, un concorso di responsabilità dello stesso Condominio ricorrente.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito, nella presente pronuncia, ha rigettato il reclamo del condominio.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Bologna ordinanza del 20 novembre 2015,
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