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Termoregolazione e contabilizzazione del calore nel condominio. Ecco tutte le novità in arrivo.

Ecco le modifiche introdotte alla normativa vigente sul risparmio energetico.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il consiglio dei ministri ha approvato il 14 luglio 2016 il decreto legislativo di integrazione al D.lgs. 102/2014 che va a modificare la normativa vigente sul risparmio energetico ma, soprattutto, appare in una versione che tiene conto del parere espresso dalla commissione Industria del Senato.

Il decreto, inoltre, tiene conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea, modificando alcuni aspetti tra i contenuti principali del provvedimento, la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e di disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali.In particolare, per i condomìni è l'ennesima rivoluzione in corso d'opera.

Difatti, l'installazione dei contabilizzatori di calore sui termosifoni (dove ci sono impianti centralizzati) è un obbligo il cui termine è il 31 dicembre di quest'anno ma al quale in moltissimi casi è già stato dato adempimento.

La nuova disciplina. Gli aspetti importanti riguardano il nuovo comma 5 dell'articolo 9 delD.lgs. 102/2014 suddiviso in lettere dalla a) alla d). Le prime tre (a,b,c) riguardano gli interventi impiantistici in materia di contabilizzazione e termoregolazione in riferimento al riscaldamento, al raffreddamento ed all'acqua calda sanitaria; la lettera d), invece, riguarda gli aspetti di calcolo e della deroga alla norma generale.

Valvole termostatiche: ma quanto mi costano?

Le modifiche rilevanti. Tra gliaspetti del D.lgs. 102/2014,messi in discussione dal nuovo decreto integrativo, ci sono le modifiche all'art. 9. In particolare, al comma 5let. a) viene stabilito che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cure degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio.

Le lettere b) e c) prevedono l'obbligo per il condominio e gli edifici polifunzionali di installare sotto-contatori per individuare l'effettivo consumo di ciascuna unità immobiliare.

Per meglio dire, viene precisato che il compito di installare i «sotto-contatori» spetta al singolo proprietario.

Su questo aspetto viene introdotto un concetto nuovo: oltre ai casi di «impossibilità tecnica» di installazione viene introdotto anche il caso di «inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali», purché queste condizioni siano illustrate in una specifica relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

Secondo la norma, il criterio da adottare per stabilire l'inefficienza è quello di seguire le indicazioni della Uni En 15459.

La stessa norma va usata quando, constatata l'impossibilità di installare dei sotto-contatori, si ricorra, come prevede la nuova norma, a «sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali» purchè ciò non risulti inefficiente «in termini di costi». Nella successiva let. c) del comma 5 dell'art. 9 del riformato Dlgs. 102/2014, viene precisato che qualora questo non sia possibile o vi sia inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, è possibile installare le valvole termostatiche e i ripartitori su ciascun corpo scaldante.

Sembra quindi confermato che la lettera b) trovi applicazione nei sistemi a distribuzione a zona, mentre la lettera c) nei sistemi di distribuzione verticale.

Le valvole termostatiche nel mirino della Cassazione.

L'applicazione della norma Uni 10200.Fin quanto detto sin d'ora, per la ripartizione viene sempre fatto obbligatorio riferimento all'applicazione della norma Uni 10200.La norma tecnica infatti fornisce i criteri per ripartire la spesa totale di riscaldamento e acqua calda sanitaria e si applica agli edifici di tipo condominiale dotati di impianti termici centralizzati.

Questione delicata è infatti quella che afferisce ai criteri per il calcolo dei relativi consumi, espressamente indicati dall'art. 9, comma 5, lett. d), il quale, statuisce che «l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti».

In particolare la suddivisione delle spese in ragione del consumo effettivo si attuerà in concreto prendendo in considerazione una pluralità di dati che scaturiscono da fattori volontari e involontari.

Per meglio dire, il principio su cui si basa la UNI 10200 è la ripartizione del costo del calore prodotto dal generatore, che dipende dal costo del vettore energetico utilizzato e dall'efficienza dell'impianto di generazione.

L'energia termica utile prodotta viene quindi suddivisa in base:

ai consumi volontari (quota variabile), ovvero quelli dovuti all'azione volontaria dell'utente mediante i dispositivi di termoregolazione che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi);

ai consumi involontari (quota fissa), ovvero quelli indipendenti dall'azione dell'utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento.

Quindi, mentre i consumi volontari vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore, i consumi involontari andranno ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento.

La deroga alla norma UNI 10200. Con la nuova let. d) del citato articolo 9, qualora, l'applicazione della 10200 non sia possibile, oppure vi siano, tramite apposita relazione tecnica asseverata, comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50 per cento, i condòmini potranno suddividere le spese limitando quelle da consumi volontari al 70% e ripartendo il resto con i vecchi criteri (millesimi, metri quadri, metri cubi o altro).

Questa applicazione vanifica la ripartizione basata praticamente solo sui consumi volontari; in ogni caso, è fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Tutela del condomino e le sanzioni amministrative.Sono previste a carico del condomino e del condominio sanzioni pecuniarie amministrative che variano da 500 e 2.500 euro:

- ai singoli Condomini, per non aver installato i contabilizzatori per ogni appartamento (così come previsto dalle lettere b e c del comma 5 del citato articolo 9). Tuttavia questa disposizione non si applica se l'installazione risulta "non efficiente in termini di costi".

Inoltre, con la modifica in esame, è stata cancellata la sanzione per le imprese che, richieste dal cliente, non avessero provveduto a installare i sistemi di cui alla lettera b);

- al Condominio, per quanto riguarda il criterio di ripartizione della spesa del riscaldamento di cui alla lettera d). Premesso ciò, al fine di evitare la sanzione, l'assemblea non potrà fare altro che adeguarsi ed assumere le delibere conseguenti.Tuttavia, al fine di tutelare il proprio interesse in qualità di singolo condomino, in base al rinvio previsto dall'articolo 1139 del Codice civile, in caso di mancata deliberazione circa il rispetto dell'obbligo, ciascun condomino potrà rivolgersi al tribunale in volontaria giurisdizione nei confronti del condominio, ai sensi dell'articolo 1105 del Codice civile, il quale prevede che «se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore».

Le conclusioni.Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, si evidenzia che il legislatore, con le nuove modifiche, nel confermare la scadenza per gli adempimenti al 31 dicembre 2016, ha ulteriormente precisato l'esigenza di una trasparente contabilizzazione in fase di ripartizione e di fornitura.

Inoltre, con il nuovo decreto integrativo, viene rimarcata la possibilità di esenzione in tutti quei casi in cui, il risparmio presunto, rapportato alla spesa necessaria per l'installazione, non consentisse effettivamente un vantaggio economico.

Dal punto di vista tecnico, rispetto alla precedente formulazione, la nuova versione della lettera d) dell'art. 9, oggi fa riferimento sia alle modifiche che agli aggiornamenti futuri della norma UNI 10200.

In conclusione, le modifiche al Dlgs 102/2014 hanno confermato il ruolo determinante della contabilizzazione e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle singole unità immobiliari, quale strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici.

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