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Dlgs 102/2014 - nuovi adempimenti normativi in materia di contabilizzazione calore

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Buonasera a tutti, eccomi a sottoporVi questa nuova (si fa per dire) menata in merito alla contabilizzazione calore:

 

Con il decreta legislativo in oggetto, all'articolo 9 lo Stato Italiano obbliga alla contabilizzazione del calore tutti gli edifici ad impianto centralizzato entro il 31 dlcernbre 2016, salvo future proroghe o deroghe. L'obbligo riguarda i sistemi centralizzati per la fornitura di riscaldamento, raffrescamento, elettricità e acqua calda sanitaria (nota 1).

 

II nuovo decreto legislativo sopra menzionato, obbliga esplicitamente ad effettuare la ripartizione delle spese in base alia norma UNI10200/2013. Di seguito si pongono in evidenza alcuni dei principali effetti:

 

La quota fissa dei consumi ripartita a millesimi deve essere stabilita in base a criteri tecnici definiti nella norma stessa e non potrà essere determinata dall' assemblea condominiale. Pur restando in vigore la legge 10/1991, che individuava nell'organo dell'assemblea condominiale, la scelta del criterio di ripartizione delle spese (ad esempio come nel caso di un condominio da me gestito, 30% fisso - 70% in base al consumo), la norma UNI10200 stabilisce parametri specifici;

- Non sono piu applicabili eventuali riduzioni di lettura previste per gli appartamenti più esposti, tipicamente i piani più alti e più bassi degli edifici.

Secondo Ie nuove disposizioni di legge, nella quota fissa dovranno rientrare ''forfettariamente'' (e non come percentuale di un totale) tutte Ie spese gestionali e tutte quelle spese che non derivano da un consumo volontario del condomino, quali:

- costi gestionali per Ie letture;

- spese di conduzione dell'impianto;

- canoni di abbonamento elo impegni di consumo (ad esempio impegno per teleriscaldamento);

- noli contatore;

- quote di consumo energetico (elettricita, gas, energia in qualsiasi forma) che non dipendono dalla volontà di consumare del singolo condomino.

In specifico riferimento a quest'ultimo punto, lo stesso e da intendersi come il consumo energetico dell' edificio anche in caso di spegnimento totale degli impianti di riscaldamento da parte di tutti gli inquilini. Tale consumo, a seconda della tipologia dell'impianto, sarà definito mediante l' ausilio di specifiche tabelle di riferimento contenute nella UNI10200 e apposita diagnosi energetica dell'edificio, effettuata puntualmente appartamento per appartamento.

La quota a consumo, da dividere in base aile letture dei contatori, deriva esclusivamente dai consumi volontari degli utenti e si ricava come differenza tra i consumi energetici totali del condominio (elettricita, gas, energia in qualsiasi forma) addebitati nelle bollette e i consumi involontari di energia imputati alia precedente quota fissa. bla bla bla.

 

Tutto ciò manda a p..... tutto il lavoro precedente.

Commenti o suggerimenti?

 

Grazie a chi vorrà scrivere qualcosa in merito

Quale è la tua domanda? digita uni 10200 e trovi parecchie discussioni

Non volendo aprire l'ennesimo topic in merito propongo il mio quesito:

 

Propongo il caso di edificio con contabilizzazione diretta, di recente costruzione avente relazione tecnica (allegato E) ex legge 311/2006 redatto a fine 2009.

 

Per il calcolo dei consumi involontari secondo la uni 10200 da ripartire a millesimi di fabbisogno è obbligatorio avvalersi di un tecnico abilitato oppure può farlo l'amministratore?

 

Altrimenti è necessario un progetto di tecnico abilitato ove indicato il criterio di ripartizione, o l'amministratore può applicare la norma tecnica autonomamente?

mi accodo anch'io alle domande di Spaesato (il cui nick vorrei fare mio...), aggiungendo il dubbio se quanto definito dalla 10200 deve essere applicato DA SUBITO in tutti i casi di contabilizzazione, oppure dal 31/12/16 in poi.

grazie 🙂

Ciao Gondar, ti posso anche rispondere, la legge è un vigore dal luglio 2014.

 

Prima di tutto bisogna distinguere tra impianti a contabilizzazione diretta ed indiretta, nel primo caso il criterio di ripartizione va applicato dal 2014 in quanto una norma imperativa ne impone l'adozione.

IN caso contrario la delibera è probabilmente è nulla e pertanto impugnabile in ogni tempo, chiaramente nessun condomini impugnerà mai. Esistono poi altri articoli del codice civile sulle ripartizioni, sono curioso di vedere la prima sentenza in merito.

 

Da 31/12/16 ci saranno le sanzioni: 500-2500€ a condominio (le Regioni vorrebbero imputarle a condomino, questo non mi è chiaro, saranno le regioni a sanzionare) + entro 45 gg adeguarsi alla normativa + decadenza contratto terzo responsabile (quindi coinvolgeranno i manutentori, vedremo cosa si inventano).

Trattasi di normativa europea quindi non prorogabile secondo molti.

 

Questo è quanto è entrato nella mi mente "spaesata"....sono spaesato da 45 anni, dal giorno che ho messo la firma sul contratto preliminare di acquisto della casa!

rileggendo il mio post precedente non mi sembra molto chiaro e quindi ci riprovo....

oltre al quesito posto da Spaesato chiedo come comportarsi in un condominio che ha messo i contacalorie 8 anni fa e non esiste una relazione di calcolo fatta da un tecnico.

ora che fare? occorre incaricare un tecnico subito? farlo entro il 31/12/2016? averlo già fatto e quindi passibili di sanzione?

grazie 🙂

la tua risposta mi è apparsa dopo che avevo riproposto il questito...misteri del web!

comunque, grazie

 

poi...

la legge è un vigore dal luglio 2014. Prima di tutto bisogna distinguere tra impianti a contabilizzazione diretta ed indiretta, nel primo caso il criterio di ripartizione va applicato dal 2014 in quanto una norma imperativa ne impone l'adozione.

...cos'è la contabilizzazione diretta?

un condominio con contacalorie è diretta?

un condominio con contacalorie ma senza relazione del tecnico che deve fare?

ancora grazie 🙂

la tua risposta mi è apparsa dopo che avevo riproposto il questito...misteri del web!

comunque, grazie

 

poi...

...cos'è la contabilizzazione diretta?

un condominio con contacalorie è diretta?

un condominio con contacalorie ma senza relazione del tecnico che deve fare?

ancora grazie 🙂

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