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Il condominio è un consumatore? La parola passa alla Corte di Giustizia Europea

Se il condominio può considerasi un consumatore lo deciderà la Corte di Giustizia Europea.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La Corte di Giustizia Europea deciderà se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell'ordinamento italiano).

Solo il condominio-consumatore è in grado di derogare il proprio foro naturale

La vicenda. Il condominio aveva proposto opposizione avverso il precetto con il quale (sulla base del verbale di mediazione), la società beta aveva intimato il pagamento della somma di circa 21 mila euro (importo pari alla somma degli interessi di mora calcolati sul capitale scaduto come previsto dall'accordo di mediazione). Premesso ciò, secondo il condominio, il mancato pagamento di una sola rata non consentiva al creditore di avvalersi dell'istituto disciplinato all'art. 1186 c.c. (decadenza del termine) sì che il comportamento della controparte sarebbe espressione di un esercizio abusivo del diritto di credito; che l'intimazione di pagamento per la somma di euro 21 mila euro era del tutto illegittima ed infondata.

Mancava dunque il titolo per richiedere il diverso importo di 21 mila euro per interessi: l'accordo transattivo era infatti ricognitivo del debito del Condominio nei confronti di controparte ed aveva altresì natura innovativa in luogo della precedente obbligazione, talché nasceva una nuova obbligazione di pagamento.

Dunque, risultava pacifico tra le parti che il condominio aveva provveduto al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di capitale, sussistendo invece contestazione in ordine alla debenza di ulteriori somme a titolo di interessi di mora per un periodo successivo alla formazione del titolo esecutivo sulla base del quale era stato notificato il precetto qui opposto.

Le prime difficoltà sulla risoluzione del problema. on provvedimento interlocutorio, il giudice ha rilevato d'ufficio la possibilità di considerare:

  • Il condominio quale consumatore;
  • L'abusività della clausola con la quale è stata determinata la misura dell'interesse moratorio.

Importanti riflessioni sui contratti conclusi con il condominio

Gli aspetti del contenzioso della vicenda: interessi moratori e abuso contrattuale. A fronte di tale rilievo officioso, il condominio ha affermato il proprio status di consumatore e, nella sostanza, ha chiesto al giudice di effettuare la valutazione di abusività della clausola contrattuale la quale non sarebbe stata oggetto di ricognizione del debito in sede di mediazione.

La società creditrice ha invece dedotto che non è rilevante, ai fini della decisione, verificare la qualità di consumatore del condominio, dovendo piuttosto valorizzarsi la possibilità per le parti (anche ove una di esse sia un condominio) di pattuire interessi moratori in misura superiore al tasso legale ed allegando che, in concreto, la clausola con la quale è stata determinata la misura degli interessi moratori è stata oggetto di duplice, specifica sottoscrizione secondo quanto richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

La natura di consumatore. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione "al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale" (Cass. 22 maggio 2015, n. 10679).

Dunque, dopo una ricostruzione di norme, il giudice, secondo una prima interpretazione, ha ritenuto che la clausola contenuta nel contratto originariamente concluso dalle parti (ed espressamente richiamato nel verbale di mediazione sulla base del quale è stato notificato il precetto oggetto di opposizione) potrebbe essere valutata come clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33, co. 2, d. lgs. n. 206/2005; pertanto, ove effettivamente ad una simile conclusione si arrivasse, potrebbe non esser dovuta alcuna somma alla parte opposta e, di conseguenza, l'opposizione potrebbe essere accolta. Presupposto per una simile conclusione è la possibilità di rinvenire nel condominio un consumatore; possibilità della quale il giudice del rinvio dubita.

Il ragionamento del Tribunale: i dubbi sulla natura di consumatore del condominio. Il giudice del rinvio ha rilevato come la nozione (comunitaria e nazionale -adottata in sede di recepimento della disciplina europea) di consumatore abbia riguardo alla "persona fisica" che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Pertanto, ove si accolga la nozione "tradizionale" di condominio quale ente di gestione, quanto ove si faccia invece riferimento al condominio come ad un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli condomini (questione che, secondo questo giudice, ha rilievo meramente interno), sussiste (nonostante la citata, consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione da ultimo citata) la difficoltà di considerare il condominio quale "persona fisica" e, pertanto, quale consumatore.

Per meglio dire, secondo questo Tribunale, la mera lettura della definizione normativa di consumatore e la giurisprudenza della Corte di giustizia inducono a ritenere che, a dispetto della giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, il condominio non possa essere considerato consumatore, non essendo una"persona fisica".

Il rinvio alla Corte di Giustizia. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Milano ha sospeso il procedimento. Per l'effetto ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: "Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell' ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di "persona fisica" e di "persona giuridica", allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all'attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione".

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Milano - Ordinanza di sospensione del 01/04/2019
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