#1 Inviato 29 Agosto, 2013 Amici del forum salve, come affrontare questa situazione? Da Regolamento contrattuale "l'Impresa si riserva altresì di non corrispondere le quote condominiali relative agli alloggi invenduti e non locati"...; da uno dei primi rogiti "La Società venditrice non pagherà le spese condominiali ordinarie relative agli alloggi invenduti e non locati fino al 30 agosto 2013"...; Io so per certo che sulla questione, però, la Giurisprudenza (Cass. sez. II, n. 6844/1988; Cass. sez. II, n. 7039/1988 e Cass. sez. II, n. 5975/2004), ha posto dei limiti: tale esonero non può avere una durata superiore ai primi due anni finanziari del Condominio, a decorrere dalla data del primo atto di compravendita (infatti è stata posta la scadenza del 30/08/2013). In pratica, in caso di durata illimitata dell’esonero, questa pattuizione deve ritenersi vessatoria per il consumatore/acquirente e quindi biognevole della c.d. seconda firma ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. per espressa accettazione. Quindi ha valore il RdC contrattuale o il capoverso riportato nel rogito? Mi risulta che tale postilla è presente in altri rogiti stipulati e in altri no. Un saluto a tutti, Valeria
#2 Inviato 29 Agosto, 2013 Tale clausola deve essere riportata su tutti i rogiti e non può superare i 2 anni, ma per dichiararla una clausola vessatoria, bisogna intraprendere un'azione legale, non sono un automatismo i due anni.
#3 Inviato 29 Agosto, 2013 grazie Kurt, il fatto che non può superare i due anni è già qualcosa di concreto; lo pensavo anch'io che per considerarla clausola vessatoria bisogna risolverla nelle giuste sedi legali. Ma il fatto che non sia riportata in tutti i rogiti consentirebbe quindi alla parte venditrice di continuare ad essere esonerata fino al compimento dei due anni dalla stipula del primo atto?
#4 Inviato 9 Novembre, 2015 Amici del forum salve, come affrontare questa situazione? Da Regolamento contrattuale "l'Impresa si riserva altresì di non corrispondere le quote condominiali relative agli alloggi invenduti e non locati"...; da uno dei primi rogiti "La Società venditrice non pagherà le spese condominiali ordinarie relative agli alloggi invenduti e non locati fino al 30 agosto 2013"...; Io so per certo che sulla questione, però, la Giurisprudenza (Cass. sez. II, n. 6844/1988; Cass. sez. II, n. 7039/1988 e Cass. sez. II, n. 5975/2004), ha posto dei limiti: tale esonero non può avere una durata superiore ai primi due anni finanziari del Condominio, a decorrere dalla data del primo atto di compravendita (infatti è stata posta la scadenza del 30/08/2013). In pratica, in caso di durata illimitata dell’esonero, questa pattuizione deve ritenersi vessatoria per il consumatore/acquirente e quindi biognevole della c.d. seconda firma ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. per espressa accettazione. Quindi ha valore il RdC contrattuale o il capoverso riportato nel rogito? Mi risulta che tale postilla è presente in altri rogiti stipulati e in altri no. Un saluto a tutti, Valeria scusatemi, so che questa è una conversazione di diversi anni fa ma ho riscontrato il vostro stesso problema. volevo sapese se qualcuno di voi ha letto le tre sentenze Cass. sez. II, n. 6844/1988; Cass. sez. II, n. 7039/1988 e Cass. sez. II, n. 5975/2004, e ha riscontrato effettivamente che queste contengano il termine di 2 anni, perchè io le ho lette e non ho trovato nessun termine. per favore aiutatemi ho bisogno di trovare qualcosa che parli del termine di due anni
#5 Inviato 9 Novembre, 2015 http://www.legaleconsulenza.it/condominio/393-esonero,-parziale-o-totale,-dalle-spese-condominiali-in-favore-dell%E2%80%99originario-costruttore.html#.VkERgLmFPAw