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Valeria.b

Riserva Impresa di non versare quote condominiali ordinarie

Amici del forum salve, come affrontare questa situazione? Da Regolamento contrattuale "l'Impresa si riserva altresì di non corrispondere le quote condominiali relative agli alloggi invenduti e non locati"...; da uno dei primi rogiti "La Società venditrice non pagherà le spese condominiali ordinarie relative agli alloggi invenduti e non locati fino al 30 agosto 2013"...;

Io so per certo che sulla questione, però, la Giurisprudenza (Cass. sez. II, n. 6844/1988; Cass. sez. II, n. 7039/1988 e Cass. sez. II, n. 5975/2004), ha posto dei limiti: tale esonero non può avere una durata superiore ai primi due anni finanziari del Condominio, a decorrere dalla data del primo atto di compravendita (infatti è stata posta la scadenza del 30/08/2013).

In pratica, in caso di durata illimitata dell’esonero, questa pattuizione deve ritenersi vessatoria per il consumatore/acquirente

e quindi biognevole della c.d. seconda firma ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. per espressa accettazione.

Quindi ha valore il RdC contrattuale o il capoverso riportato nel rogito? Mi risulta che tale postilla è presente in altri rogiti stipulati e in altri no.

Un saluto a tutti, Valeria

Tale clausola deve essere riportata su tutti i rogiti e non può superare i 2 anni, ma per dichiararla una clausola vessatoria, bisogna intraprendere un'azione legale, non sono un automatismo i due anni.

grazie Kurt, il fatto che non può superare i due anni è già qualcosa di concreto; lo pensavo anch'io che per considerarla clausola vessatoria bisogna risolverla nelle giuste sedi legali. Ma il fatto che non sia riportata in tutti i rogiti consentirebbe quindi alla parte venditrice di continuare ad essere esonerata fino al compimento dei due anni dalla stipula del primo atto?

Amici del forum salve, come affrontare questa situazione? Da Regolamento contrattuale "l'Impresa si riserva altresì di non corrispondere le quote condominiali relative agli alloggi invenduti e non locati"...; da uno dei primi rogiti "La Società venditrice non pagherà le spese condominiali ordinarie relative agli alloggi invenduti e non locati fino al 30 agosto 2013"...;

Io so per certo che sulla questione, però, la Giurisprudenza (Cass. sez. II, n. 6844/1988; Cass. sez. II, n. 7039/1988 e Cass. sez. II, n. 5975/2004), ha posto dei limiti: tale esonero non può avere una durata superiore ai primi due anni finanziari del Condominio, a decorrere dalla data del primo atto di compravendita (infatti è stata posta la scadenza del 30/08/2013).

In pratica, in caso di durata illimitata dell’esonero, questa pattuizione deve ritenersi vessatoria per il consumatore/acquirente

e quindi biognevole della c.d. seconda firma ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. per espressa accettazione.

Quindi ha valore il RdC contrattuale o il capoverso riportato nel rogito? Mi risulta che tale postilla è presente in altri rogiti stipulati e in altri no.

Un saluto a tutti, Valeria

scusatemi, so che questa è una conversazione di diversi anni fa ma ho riscontrato il vostro stesso problema. volevo sapese se qualcuno di voi ha letto le tre sentenze Cass. sez. II, n. 6844/1988; Cass. sez. II, n. 7039/1988 e Cass. sez. II, n. 5975/2004, e ha riscontrato effettivamente che queste contengano il termine di 2 anni, perchè io le ho lette e non ho trovato nessun termine. per favore aiutatemi ho bisogno di trovare qualcosa che parli del termine di due anni

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