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I condizionatori di piccole dimensioni possono non rispettare la disciplina delle distanze legali

Il condizionatore è un elemento essenziale. Stop allo smantellamento anche se vicini l'uno con l'altro.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il benessere prevale sull'estetica del fabbricato condominiale? A quanto pare sì, visto che i condizionatori sono da considerarsi un elemento essenziale al godimento delle abitazioni, e con loro anche i tubi a vista sulla facciata, tanto che non se ne può ordinare lo smantellamento benché vicini l'uno con l'altro.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 269 del 15 febbraio 2017.

I fatti di causa. Con azione di manutenzione nel possesso (ex art. 703 c.p.c.), Tizio nella qualità di proprietario di un immobile al piano seminterrato dell'edificio sito in Palermo, esponeva che Caia proprietaria della villetta antistante, aveva installato, frontalmente alle finestre del proprio immobile, su apposite basi di cemento e mattoni all'uopo create, tre apparecchiature per il condizionamento dell'area causanti immissioni di rumori oltre la normale tollerabilità, nonché vistose tubature lungo i muri esterni congiungenti i menzionati apparecchi con i balconi del piano rialzato; il tutto in dispregio delle distanze legali, del decoro architettonico dell'edificio, e senza la preventiva autorizzazione degli altri condomini con violazione della destinazione d'uso della villetta per come stabilita nel regolamento condominiale.

Per tali ragioni, il ricorrente chiedeva al giudice adito l'inibizione delle molestie e turbative subite mediante l'immediata rimozione delle suddette opere.

Il Tribunale di primo grado, con sentenza, in accoglimento parziale della domanda di Tizio, ordinava alla resistente solo di schermare le unità esterne dei condizionatori.

Avverso tale pronuncia, Tizio proponeva formale impugnazione innanzi alla Corte d'appello lamentando il mancato riconoscimento da parte del Tribunale della lesione del suo diritto di veduta, del decoro architettonico che delle distanze legali.

I condizionatori e il diritto di veduta. Nel corso di causa era emerso che il regolamento condominiale prevedeva il divieto "di costruire gabbie, tettoie e divisori... "; ma nello specifico vietavala realizzazione di opere dotate di stabilità, quali quelle specificatamente indicate, contrariamente ai condizionatori la cui presenza nelle unità abitative era ormai divenuta necessaria se non addirittura indispensabile.

Difatti, dalla produzione fotografica allegata in atti, emergeva chiaramente che si trattava di apparecchiature amovibili, di dimensioni ridotte rispetto all'ampiezza dell'area circostante, e "spostate rispetto alla veduta ortogonale dalle stesse aperture" la cui distanza mediamente era stata indicata dal consulente in un metro e settanta.

Di conseguenza, secondo la Corte del gravame, tali caratteristiche delle contestate unità "non potevano in alcun modo ledere il diritto di veduta vantato dall'appellante proprio per l'ubicazione laterale dei condizionatori in corrispondenza del muro che si interponeva tra le tre aperture". Inoltre, la precarietà degli elementi contestati, non allocati stabilmente sul muretto di appoggio, non permetteva la soggezione alla disciplina di cui all'art. 907 c.c. in materia di distanza legali, le quali in ogni caso non risultavano lese dal momento che la collocazione solo laterale delle apparecchiature rendeva l'accertata distanza di oltre un metro e mezzo del tutto legittima.

L'installazione delle tubature sulle facciata: il problema delle distanze legali e il decoro architettonico. Quanto all'altro motivo di appello (installazione delle tubature sulla facciata), secondo la Corte territoriale, in applicazione dei principi giurisprudenziali, "le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condòmini di un edificio condominiale purché compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultima non sia in contrasto con le prime.

In caso di contrasto, invece, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima". Premesso quanto esposto, secondo la Corte palermitana, nel caso in esame l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 889 co 2 c.c., che impone il passaggio dei tubi ad una distanza di un metro dal confine, può essere limitatadalla necessità dell'appellata di dotare il proprio immobile di un impianto di condizionamento indispensabile per la vivibilità degli ambienti domestici, la cui collocazione alternativa prospettata dai l'appellante non appariva realizzabile.

Quanto al problema del decoro architettonico, in alcun modo si poteva affermare che il passaggio dei tubi poteva alterare l'estetica dell'edificio, considerato il modesto diametro ed il breve tratto interessato rispetto all'estensione dell'intero prospetto dell'edificio. (Cass. n. 8857/2015).

Condizionatori sui balconi e decoro dell'edificio

Il problema della rumorosità dei condizionatori. Secondo l'appellantei rumori e le propagazioni d'aria provenienti dai condizionatori superavano la soglia della normale tollerabilità. Di diverso avvisto è stato il consulente tecnico.

Difatti, a seguito di perizia tecnica, era stato riscontrato che le apparecchiature contestate (condizionatori), oltre ad essere di ridotte dimensioni, producevano emissioni estremamente silenziose.

Inoltre, secondo il CTU, la lamentata rumorosità era accompagnata dal continuo abbaiare di cani nelle immediate vicinanze dell'immobile e del transito veicolare (tutte situazioni che rendevano il rumore generato dai condizionatori confuso con i rumori circostanti).

Condizionatore d'aria rumoroso, ecco perchè non deve pregiudicare la qualità della vita

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte d'Appello di Palermo con la pronuncia in commento ha respinto i motivi di appello di Tizio in quanto infondati e privi di supporti probatori. Per l'effetto è stata confermata la pronuncia del Tribunale di primo grado.

Sentenza
Scarica Corte di Appello di Palermo n. 269 del 15 febbraio 2017
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