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Perché la canna fumaria non deve rispettare le distanze legali?

La canna fumaria è semplice accessorio del relativo impianto. Non è soggetta alla disciplina delle distanze tra edifici.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

La canna fumaria va considerata alla stregua di un semplice accessorio del relativo impianto, e non una costruzione a sé stante, quindi non è soggetta alla disciplina delle distanze tra edifici.

La vicenda. Un complesso contenzioso tra confinanti avente ad oggetto, tra l'altro, due canne fumarie poste, a detta dell'attore, a distanza non regolamentare rispetto alle finestre dell'abitazione di quest'ultimo viene risolto in maniera opposta nei primi gradi di giudizio.

Il Tribunale, infatti, ordina la rimozione dei manufatti mentre la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza, ritiene, sulla scorta dell'esperita C.T.U., che le condotte fossero state regolarizzate rispetto al PRG di Carrara sia sotto il profilo della dispersione dei fumi chedella distanza dalle costruzioni. La sentenza.

Per quanto di interesse al presente commento, la Corte di Cassazione prende le mosse dal contenuto della citazione introduttiva della vertenza - nella quale risultava dedotta "la sussistenza di due canne fumarie davanti alle finestre del primo piano della proprietà attorea a distanza inferiore a quella di legge" - e precisa che l'oggetto del contendere, secondo la prospettazione dell'attore, è la presunta violazione degli artt. 907 ("Distanza delle costruzioni dalle vedute") e 890 c.c. ("Distanza per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi").

Ebbene, nel rigettare la suindicata eccezione, la Corte fa riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la canna fumaria non può essere paragonata a una costruzione, costituendo invece un accessorio del relativo impianto, e dunque alla stessa non è applicabile l'art. 907 c.c.: "come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 907(Sez. 2 sentenza n. 2741 del 23.2.2012 Rv. 621675).

Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento considerando le caratteristiche dei manufatti di cui si discute (si tratta in sostanza di semplici tubi in materiale metallico). Perde così consistenza ogni disquisizione sulla natura di luci o vedute." (Cass. Civ. n. 10618/2016).Ne consegue il rigetto della domanda di rimozione delle tubature.

L'orientamento minoritario. Oltre al suesposto principio di diritto, adottato in sede di legittimità e con vasta applicazione presso le corti di merito, va dato conto, per completezza dell'esposizione, di un orientamento minoritario che riconduce al novero delle costruzioni la canna fumaria caratterizzata da peculiari dimensioni e caratteristiche architettoniche.

In particolare, all'esito di un appello concernente una condotta dal notevole volume d'ingombro, la Corte ha osservato che "per la violazione del disposto dell'art. 907 c.c. (distanza delle nuove "costruzioni" dalle veduta già esistenti) non è necessario prendere in considerazione misure siderali ma è sufficiente, banalmente che le nuove "costruzioni" (e tale, incontestatamente, è considerata la "canna fumaria" anche dall'appellante, che ben ne conosce la definizione giurisprudenziale), non siano collocate in quella zona ideale di rispetto che, da ciascun punto di sporto della veduta, deve poter consentire la veduta per tre metri" e "Il giudice può apprezzare, con valutazione di merito, se il manufatto costituisca costruzione ".

Sennonché una volta apprezzato il manufatto come costruzione, non vi è discrezionalità del giudice nella valutazione "minimale" dell'oscuramento del "lumen" ex art. 907 c.c.

Ed indubbiamente, una canna fumaria del diametro di 30 cm e altra tredici metri, infissa nel muro comune ortogonale, è certamente costruzione" (C.d.A. di Bari n. 49/2014).

Via la canna fumaria se lede il decoro architettonico dell'edificio

"Obiter dictum". Un breve cenno, infine, alla situazione che si prospetta qualora l'installazione di una canna fumaria avvenga in un fabbricato condominiale.

Posto che, per quanto sopra esposto, la canna fumaria non è assimilabile a costruzione, la normativa di riferimento non è l'art. 907 c.c. bensì l'art. 1102 c.c. ("Uso della cosa comune") che conferisce al singolo condomino il diritto di usare i beni comuni -ad esempio, la muratura perimetrale- purché non ne venga mutata la destinazione, non siano apportate modifiche che alterino, fra l'altro, il decoro dell'edificio, non impedisca agli altri comproprietario di fare parimenti uso della cosa comune

(=> Il condomino che decide d'installare una canna fumaria può farlo appoggiandosi sul muro condominiale.).

E a tale proposito la giurisprudenza ha più volte precisato che "il pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, posto che nei rapporti condominiali si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione" (Cass. Civ. n. 15523/2011).

Sulla scorta di tali principi è stato, ad esempio, affermato non sussistere violazione dell'art. 1102 c.c. nel caso di una condotta installata sul muro perimetrale senza alterarne la funzione di chiusura e protezione dello stabile né impedire, stante il minimo ingombro del manufatto, l'installazione di analoghe tubazioni da parte degli altri condomini (Trib. Massa n. 263/2016).

Al contrario, nell'ipotesa di una conduttura di notevoli dimensioni e neppure posizionata in aderenza al muro perimetrale, bensì invadendo il cavedio comune a causa del tracciato sia orizzontale che verticale, è stato ritenuto che l'ingombro costituisse un impedimento per gli altri condomini all'installazione di analoghe tubazioni nonché riducesse l'aereazione e l'illuminazione degli appartamenti interessati dal passaggio. Dal che la violazione dell'art. 1102 c.c. (Trib. Bologna 3.3.2015).

Realizzazione di una canna fumaria e regolamento di igiene del comune

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, 23 maggio 2016, n. 10618
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