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La collocazione di antenne nella proprietà altrui deve essere giustificata dall'assenza di spazi propri

Un inquilino può collocare l'antenna nella proprietà altrui senza esserne autorizzato?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. Un condòmino, dopo aver installato un'antenna nell'area di proprietà esclusiva di un altro inquilino, cita in giudizio quest'ultimo chiedendo la conferma di un provvedimento ex art. 700 cpc con il quale era stato ordinato al convenuto di consentire all'attore l'accesso al lastrico di proprietà esclusiva di quest'ultimo per consentire la riparazione dell'antenna, tuttavia il Tribunale respinge la domanda.

Impugnata la sentenza da parte del condòmino proprietario dell'antenna anche la Corte d'appello ha respinto il gravame osservando che "il diritto dell'appellante di installare e mantenere l'antenna sul lastrico di proprietà dell'appellato fosse condizionato alla dimostrazione dell'impossibilità di effettuare siffatta installazione su beni propri o di proprietà condominiale".

La sentenza della Cassazione. Il proprietario dell'antenna, illegittimamente installata nella proprietà altrui, non demorde ricorrendo in Cassazione.

I giudici della prima sezione civile della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso, confermando di fatto l'interpretazione della sentenza impugnata, ed effettuando una chiara ricostruzione delle condizioni che legittimano un condomino all'installazione di un'antenna radiotelevisiva nella proprietà altrui. (Cass. sez. I, 7.7.2017 n. 16865).

Osservano a tal riguardo gli Ermellini, riportandosi all'orientamento costante della giurisprudenza, che "con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla legge n. 554/1940 e dal Dpr 156/1973, è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell'immobile gravato, considerato che il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito dall'antenna". (Cass. n. 9393/2005; Cass. n. 9427/2009).

Il fatto di non possedere spazi propri per procedere all'installazione dell'antenna, quindi, rappresenta un fatto costitutivo del diritto all'installazione e comporta, di conseguenza, l'onere del soggetto che richiede la stessa di dimostrare di non possedere uno spazio proprio o condominiale dove effettuarla.

Dopo aver chiarito quali sono le condizioni richieste dalla legge per procedere all'installazione di un'antenna radiotelevisiva nella proprietà altrui, la sentenza in commento si sofferma sul caso di specie puntualizzando che nel giudizio di merito a fronte della contestazione del convenuto che eccepiva di non aver mai consentito l' installazione dell'antenna sul lastrico solare di sua proprietà esclusiva, d'altra parte l'attore (ed appellante nel giudizio di secondo grado) non aveva dimostrato né un consenso del convenuto che lo avesse autorizzato a procedere all'installazione in questione, né tanto meno che la "collocazione dell'antenna sull'immobile del convenuto era l'unico modo che gli consentisse di usufruire del servizio radiotelevisivo".

Alla luce di tale ricostruzione la Cassazione, confermando la piena legittimità della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso del proprietario dell'antenna illegittimamente installata nella proprietà altrui.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione del 07/07/2017 n. 16865
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