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Il Bed and Breakfast rimane in condominio se il regolamento contrattuale non lo vieta espressamente.

bed & breakfast e limiti imposti dal regolamento di condominio.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Va annullata la delibera che vieta al proprietario esclusivo di utilizzare come bed & breakfast la sua unità immobiliare se il regolamento di condominio non lo vieta in maniera chiara e univoca. Si può sintetizzare così il principio espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 727 del 18 gennaio 2017.

Il giudice capitolino ha accolto il ricorso del condomino contro la delibera assembleare che vietava di esercitare l'attività ricettiva all'interno del proprio immobile.

Bed and Breakfast in condominio, nessun cambio di destinazione d'uso degli appartamenti

È vero che il regolamento di condomino, di natura condominiale, può imporre limiti alla proprietà esclusiva,elencando le attività vietate oppure con riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare. Tuttavia, tali limitazioni vanno espresse in maniera chiara. Occorre indicate in maniera specifica le attività vietate.

Se i divieti previsti in regolamento sono troppo generici, vanno interpretati in maniera restrittiva e, comunque, a favore del singolo proprietario.

Deve essere specificato chiaramente il divieto di bed & breakfast in condominio

Nel caso di specie, il regolamento contrattuale prevedeva sì delle limitazioni, ma senza specifico riferimento alle attività ricettive. Anche il richiamo alla tutela della quiete e di “igiene, sicurezza, decenza e moralità”, secondo il Tribunale, appare troppo generico e non sufficiente per bloccare il b&b in condominio.

Il fatto–Un condomino impugnava la delibera con la quale l'assemblea aveva espresso parere contrario allo svolgimento dell'attività di b&b, dallo stesso esercitata all'interno dell'appartamento di sua proprietà.

Secondo il condominio, l'attività ricettiva è vietata dal regolamento di condominio, di natura contrattuale, che all'art. 16 dispone: “gli appartamenti non possono essere adibiti ad uso diverso dall'abitazione o ufficio professionale privato, con divieto di adibirli ad uso di gabinetti di cura od ambulatori, nonché ad usi contrari alla piena tranquillità, all'igiene, alla sicurezza, alla decenza, alla più rigida moralità ed al buon nome del condominio”.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 727 del 18 gennaio 2017
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