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Ricevute affitto e pagamento con bonifico

Affitto, la ricevuta del bonifico non dà garanzia al 100%
Avv. Alessandro Gallucci 

Locazione e attestazione di eseguito bonifico di pagamento del canone

È luogo comune pensare che l'attestazione di bonifico rilasciata dall'istituto di credito al momento dell'effettuazione della transazione operata valga come ricevuta di pagamento.

Non è così: l'attestazione di eseguita operazione proviene dalla banca e chiarisce cosa la banca ha eseguito.

Null'altro. Ciò, è bene tenerlo, a mente, vale per ogni genere di rapporto mediato dall'istituto creditizio.

Prendiamo spunto dalla domanda di un nostro lettore.

Bonifico del canone di affitto, il quesito

"Buongiorno amici di Condominioweb, avrei bisogno di un aiuto riguardante le ricevute per la casa che ho in affitto.

Da qualche tempo a questa parte, d'accordo con il proprietario, pago il canone di locazione tramite bonifico bancario; Nella casuale del versamento io scrivo canone di locazione più spese condominiali per il mese di ___ (inserendo il mese di riferimento); il proprietario dell'appartamento, però, da quando abbiamo scelto questa modalità di pagamento non mi ha mai più dato una ricevuta a parte quelle del pagamento delle spese condominiali..

Come attestazione di pagamento va bene la copia dell'avvenuto bonifico oppure devo avere anche una ricevuta del pagamento dell' affitto?"

Questa la domanda giuntaci da un nostro lettore.

Pagamento del canone di locazione, utilizzo del bonifico bancario e ricevuta affitto. Queste le parole chiave.

Ormai è prassi da tempo, salvo il caso dei così detti affitti in nero, che il canone di locazione sia corrisposto dal conduttore al locatore tramite bonifico bancario.

I motivi sono molteplici e spesso possono essere così sintetizzati: maggiore praticità di questa modalità di pagamento, anche e soprattutto per chi utilizza collegamenti remoti, più noti come home banking.

Bonifico del canone di affitto, le attestazioni dell'istituto di credito

In questo caso il conduttore esegue un pagamento e la banca rilascia una o due attestazioni:

a) presa in carico del bonifico;

b) comunicazione di avvenuto bonifico.

Questa distinzione è dovuta al fatto che fino ad un determinato orario l'ordinante può revocare l'ordine di pagamento.

Nella forma e nella sostanza, questo documento attesta che la banca ha fatto il proprio lavoro, non che il locatore vi abbia liberato dall'obbligo di pagamento.

Bonifico del canone di affitto, i rischi

Sia ben chiaro: davanti ad un'attestazione dell'istituto bancario se il proprietario lamenta il mancato pagamento due sono le alternative:

a) fa il furbo;

b) c'è un errore da parte di qualcuno ed è meglio attivarsi per risolverlo.

Solamente la noncuranza totale può portare ad uno sfratto per morosità, ma stiamo parlando di un caso di masochismo spinto da parte del conduttore che, avvedutosi del problema, non si attiva in alcun modo per risolverlo o comunque per fare valere le proprie ragioni. Insomma il classico caso di scuola.

Bonifico del canone di affitto, la ricevuta di pagamento del locatore è cosa diversa

Sta di fatto che la copia dell'attestazione bancaria di esecuzione di pagamento a mezzo bonifico non è pienamente liberatoria.

Che fare allora?

Semplice, basta esercitare una facoltà prevista dalla legge e più nello specifico dall'art. 1199 c.c., rubricato Diritto del debitore alla quietanza, che recita:

"Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi".

In buona sostanza, chiedete ciò che vi dev'essere dato, senza però nessuna ansia: se è vero che la ricevuta del bonifico non dà garanzia al 100%, è altrettanto vero che difficilmente a fronte di una simile modalità di pagamento il proprietario potrà "fare qualcosa di strano".

Ricevuta di pagamento del locatore, il bollo è a carico del conduttore

Tra le varie entrate del nostro sistema tributario, una di queste è rappresentata dall'imposta di bollo.

Quali atti siano soggetti alla suddetta imposta lo stabilisce il d.p.r. n. 642 del 1972.

Ai sensi dell'art. 13 della prima parte della tariffa allegata al d.p.r. n. 642/72, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine (ossia dalla loro formazione) le «quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare».

La ricevuta del pagamento del canone di locazione è una quietanza di pagamento e quindi, ove rilasciata necessità dell'apposizione della marca da bollo, ovvero attualmente del contrassegno che attesti l'avvenuto assolvimento dell'onere tributario.

L'imposta di bollo, infatti, è assolta mediante l'utilizzo dei contrassegni telematici (le ex marche da bollo, rilasciate previo pagamento dalle tabaccherie) da acquistare in data non successiva a quella del rilascio della quietanza. Ciò vuol dire che se la ricevuta l'affitto è rilasciata in data 5, il contrassegno attestante il pagamento del bollo dovrà riportare al massimo data 5, mai successiva.

Le spese del pagamento, come specifica il codice civile sono a carico del debitore, ergo il bollo deve essere da lui pagato, ma nulla vieta che le parti dispongano diversamente. La misura del bollo per le ricevute dei canoni di locazione è pari ad € 2,00.

Marca da bollo sulla ricevuta di pagamento del canone di locazione

Ecco quando vanno in prescrizione i canoni di locazione

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