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Dopo l'accettazione dell'eredità, i condòmini rispondono solidalmente dei debiti condominiali

A seguito dell'accettazione, gli eredi sono responsabili pro quota per i debiti sorti prima della morte; per i debiti successivi, gli eredi comproprietari sono responsabili solidalmente.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

La vicenda. A fronte dell'ingiunzione emessa dal condominio, gli opponenti avevano eccepito la carenza di legittimazione passiva all'ingiunzione di pagamento in quanto l'appartamento, al quale le spese condominiali si riferivano, era stato oggetto di eredità.

Per meglio dire, a seguito della morte del proprietario, gli opponenti avevano rinunciato all'eredità con atto notarile ed erano rimasti a vivere nell'immobile.

Contestavano, inoltre, parte dell'entità dell'importo ingiunto in quanto riferibile a periodi in cui era in vita l'unico proprietario dell'immobile.

Eredità e debiti condominiali

Il ragionamento del Tribunale di Bologna. A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che gli opponenti avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, solo dopo tale accettazione, avevano rinunciato all'eredità stessa.

Premesso ciò, il giudice ha evidenziato che l'accettazione dell'eredità è un atto negoziale mediante il quale il chiamato fa propria l'eredità, che gli è conferita per legge o per testamento, attraverso una manifestazione unilaterale di volontà, espressa o tacita.

Di conseguenza, la dichiarazione di accettare l'eredità costituisce un atto puro e irrevocabile, per cui un'eventuale successiva rinuncia alla medesima eredità deve considerarsi radicalmente inefficace. Quanto alle spese condominiali maturate nel periodo "precedente", il giudice ha osservato che queste dovevano gravare legittimamente su tutti gli eredi, atteso il disposto dell'art. 752 c.c., ai sensi del quale "i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto". Invece, in merito alle spese condominiali maturate nel periodo "successivo" la morte di proprietario dell'immobile, secondo il Tribunale di Bologna, gli eredi erano responsabili solidalmente in quanto comproprietari dell'immobile.

Per le suesposte ragioni, il giudice ha concluso affermando che i comproprietari di un'unità immobiliare sono tenuti in solido nei confronti del condominio medesimo al pagamento degli oneri condominiali.

In altri termini, poiché l'obbligo del contributo grava sul titolare del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e poiché i comproprietari costituiscono, rispetto al condominio, un insieme, ciascuno è tenuto in solido verso il condominio.

Debiti condominiali e accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, è stata confermata l'ingiunzione nei confronti degli eredi. Dunque, in caso di appartamento in condomino caduto in eredità, il debito riferito alle spese condominiali sorte successivamente non è un debito ereditario (con conseguente automatica divisione tra i coeredi) ma un debito relativo alla comunione ed in relazione alla quale vi è la solidarietà tra comproprietari.

Il precedente della Cassazione con la Sentenza 21 ottobre 2011, n. 21907. Secondo gli ermellini, i comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del con debito ad attuazione solidale).

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Bologna Sentenza n. 984 del 27/03/2018
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