Spesso capita all'amministratore di trovarsi di fronte alla richiesta del condomino che ci chiede di conoscere i consumi relativi al riscaldamento di altro condomino, "perché dal bilancio paga molto di meno".
Altre volte la stessa domanda ce la pone addirittura l'inquilino di qualche unità abitativa concessa in locazione.
L'amministratore, giustamente, ricevuta questa richiesta deve chiedersi se, fornire queste informazioni, comporta una violazione della normativa sulla privacy oppure se sono dati che si possono comunicare nell'esercizio della propria gestione?
Va precisato che i dati di cui si richiede la visione, riguardano il privato condomino e non la compagine condominiale, trattandosi di consumo individuale.
Per rispondere ai quesiti in tema di privacy occorre sempre partire dal presupposto che vanno inquadrate le figure giuridiche che coinvolgono il trattamento. Da una parte va quindi considerato il ruolo del condomino che ci richiede l'accesso agli atti.
Come è ormai da considerarsi pacifico, questo è da considerarsi contitolare di un unico, complessivo trattamento dei dati, del quale l'amministratore (pro tempore) ha solo la concreta gestione (Garante 16 luglio 2003, doc. web n. 1053868).
Ma il condomino riveste anche un altro ruolo nel caso di trattamenti che vanno a riguardare le attività di gestione ed amministrazione condominiale così come disciplinate dal codice civile e dal mandato assembleare: egli è anche il "soggetto interessato", cioè colui che potrà esercitare una serie di diritti, tra cui quello di accesso agli atti.
=> Ogni singolo condòmino ha diritto di accesso alla documentazione condominiale
Analizzando quello che è l'orientamento del Garante Nazionale in relazione alla richiesta di accesso, come indicato nel "Vademecum - Il condominio e la privacy" (Doc-Web 2680240 del 10/10/2013), si legge che: "Oltre alle informazioni che lo riguardano, può conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all'amministratore.
A prevalere, in questo caso, è il principio della trasparenza nella gestione condominiale: l'eventuale richiamo alla privacy per impedire la conoscenza di queste informazioni è fuori luogo."
Quanto espresso nel Vademecum però deve essere letto tenendo presente l'affermazione dal Presidente dell'Autorità Garante, Antonello Soro, secondo il quale: "è "davvero importante garantire un giusto livello di riservatezza nei rapporti condominiali e tra vicini di casa nella vita di ogni giorno.
Bisogna fare in modo, però, che la tutela della privacy non sia usata come pretesto per limitare la trasparenza nella gestione condominiale, omettendo dati che tutti i condomini devono poter conoscere".
Occorre quindi, per rispondere al quesito, effettuare una ponderata valutazione degli interessi contrapposti. In questo caso l'interesse è da un lato quello relativo al principio di trasparenza in base al quale il condomino richiede di conoscere i consumi di un altro condomino, dall'altra vi è il principio di tutela della privacy, secondo il quale l'interessato può avere il diritto di far non conoscere a terzi soggetti (anche se condomini come lui), quanto possa essere il consumo del riscaldamento.
In base al principio di responsabilizzazione (accountability) introdotto dal Reg. UE 679/2016 (cfr., in particolare, l'art. 24), ogni qual volta nella gestione condominiale vi saranno delle casistiche nelle quali siano in contrapposizione interessi diversi delle varie parti in causa, sarà l'amministratore a dover soppesare i diversi interessi in gioco e a stabilire la concreta prevalenza dell'uno o dell'altro.
Questa attività deve essere effettuata in quanto l'amministratore è il soggetto che materialmente tratta i dati della compagine condominiale e, quindi, svolge il compito di responsabile del trattamento dei dati.
Nel caso in specie la valutazione deve tener da conto che l'interesse di cui si chiede la tutela in ragione al principio di trasparenza, non è "il consumo" del singolo, bensì "la spesa" di questi e l'eventuale adempimento o meno del relativo pagamento.
Quindi l'amministratore potrà, a seguito di esplicita richiesta di un condomino di cui abbia evidenza documentale, consegnare ad altro condomino solo ed esclusivamente al dato relativo alla spesa da sostenere o sostenuta e l'eventuale pagamento o meno di questa, ma non anche il dato relativo al consumo.
Ciò vale sia in relazione ad una richiesta avanzata da un condomino e sia a seguito di una richiesta pervenuta da un inquilino che, in questo ambito, ha i medesimi diritti del proprietario.
=> Decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 - Novità per Amministratore e Condominio