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Nulla l'assicurazione stipulata dall'amministratore del condominio senza autorizzazione dell'assemblea

Privo di effetti il contratto assicurativo stipulato dall'amministratore senza preventiva autorizzazione dell'assemblea.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il caso. La Compagnia assicurativa otteneva decreto ingiuntivo contro il Condominio per il pagamento del premio relativo ad un contratto di assicurazione che era stato concluso a tutela del fabbricato.

Il Condominio si opponeva al decreto ingiuntivo affermando che il precedente amministratore aveva sottoscritto la polizza assicurativa autonomamente e senza alcuna autorizzazione dell'assemblea. Di conseguenza, citava nel giudizio di opposizione anche l'ex amministratore.

Quest'ultimo si costituiva in giudizio sostenendo di aver sottoscritto il contratto per dare esecuzione a quanto disposto dal regolamento condominiale, che prevede obbligatoriamente la copertura assicurativa dell'edificio.

Il Tribunale di Torino ha accolto le ragioni del Condominio e dichiarato l'inefficacia del contratto di assicurazione in questione. Secondo il giudice piemontese, infatti solo l'assemblea del condominio avrebbe potuto conferire all'amministratore il potere di sottoscrivere detto contratto in nome e per conto del Condominio.

Legittimazione a contrarre dell'amministratore. Il Tribunale richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'amministratore del condominio non è legittimato a stipulare il contratto di assicurazione del fabbricato se non sia stato autorizzato da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione. Su questo specifico argomento, i precedenti della Corte di Cassazione parlano chiaro.

Infatti, «la disposizione dell'art. 1130, comma 1 n. 4 del codice civile, obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto di assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la suddetta norma, avendo, viceversa, come suo unico e diverso fine, quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato" (Cass. civ. 06/07/2010, n. 15872).

Polizza antincendio e premi non pagati. L'amministratore di condominio risponde personalmente del mancato indennizzo.

La stipula della polizza assicurativa non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore. L'amministratore che stipula un contratto di assicurazione in nome e per conto del Condominio, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, non sta compiendo un atto conservativo (che sarebbe di sua competenza); sta invece andando oltre le attribuzioni che sono proprie del suo mandando, concludendo un accordo senza essere stato incaricato dai condomini e - come è accaduto nel caso di specie - senza nemmeno informare successivamente l'assemblea.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale sez. IV , Torino, 31/05/2018, n. 2610
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