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La detrazione rateizzata delle spese per le ristrutturazioni edilizie non estende il potere accertativo del fisco.

Spese per le ristrutturazioni edilizie, accertamento.
Avv. Leonarda Colucci 

Le rate non allungano i tempi dei controlli.

Un contribuente impugna una cartella esattoriale emessa nel 2012 con la quale il Fisco provvedeva al recupero dell'Irpef per l'anno 2007, in seguito al disconoscimento del diritto alle detrazioni fiscali per le spese da egli sostenute durante gli anni 2002 e 2003 dopo aver eseguito interventi di recupero di un edificio di sua proprietà.

Nel ricorso alla Commissione tributaria provinciale il contribuente solleva l'infondatezza nel merito del diniego del diritto a godere della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute, anche in ragione della piena conformità della sua condotta rispetto alle previsioni di legge.

In particolare, nel ricorso in questione, il contribuente evidenzia la decadenza dell'azione di accertamento da parte del Fisco, dato che le spese non ritenute deducibili da parte dell'Agenzia delle Entrate si riferivano agli anni 2002 e 2003 per le quali il potere di accertamento dell'ufficio era venuto meno rispettivamente il primo gennaio del 2008 e del 2009 mentre la cartella di pagamento impugnata era stata ben oltre tali termini e cioè il 13 aprile 2012.

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni condominiali a rischio se non ci sono le tabelle millesimali

La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso del contribuente riconoscendo l'intervenuta decadenza del potere di accertamento del Fisco, senza scendere nel merito della fondatezza della pretesa fiscale.

La sentenza di primo grado viene impugnata dinanzi alla Commissione tributaria regionale da parte dell'Agenzia delle entrate.

La Commissione tributaria regionale di Milano in commento respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado: ribadendo l'intervenuta decadenza del potere di controllo da parte dell'Agenzia condividendo in pieno l'interpretazione offerta da parte del giudice di prime cure.

Secondo i giudici di secondo grado l'elemento decisivo che ha determinato la conferma della precedente sentenza consiste nel fatto che il disconoscimento della detrazione da parte del Fisco sia avvenuto oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente relativi agli anni in cui le spese erano state sostenute.

Per comprendere meglio la scansione temporale degli eventi è bene precisare che nel caso di specie il contribuente aveva eseguito opere per il recupero di un immobile di sua proprietà negli anni 2002 e 2003 per le quali aveva sopportato spese, ed aveva presentato le relative dichiarazioni dei redditi rispettivamente negli anni 2003 e 2004.

Il Fisco, rileva la sentenza, avrebbe potuto disconoscere il diritto del contribuente di usufruire del beneficio fiscale in questione entro e non oltre quattro anni dalla dichiarazione dei redditi e quindi entro il 31.12.2007 per la dichiarazione dei redditi del 2003 relativa alle spese del 2002, ed entro il 31.12.2008 per le spese sostenute nel 2003 e dichiarate al fisco con nel 2004.

Nel caso di specie, come accertato dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, il Fisco ha notificato al contribuente l'atto di accertamento nel 2012 ben oltre i termini decadenziali appena citati ed i violazione:

  • dell'articolo 43, del Dpr 600/1973 che al primo comma stabilisce che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”;
  • e dell'art. 25, comma 1, lett. b del Dpr 602/1973 che al primo comma così recita “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo,] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre…..lett. b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall' articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ”

Secondo i giudici della Commissione tributaria regionale, infine, non giustifica l'ampliamento temporale del potere di accertamento del Fisco neanche il fatto che il contribuente, a seguito della rateizzazione degli oneri, abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d'imposta 2007.

Sentenza
Scarica Commissione Tributaria di Milano, 11.6.2015 n. 2597
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