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Ok al bonus fiscale del 55% anche se vi è una semplice omissione nell'invio della documentazione

L'omissione della ricevuta che attesta l'invio della documentazione non può giustificare la decadenza del beneficio fiscale del 55%
Avv. Leonarda Colucci. 

La Commissione Tributaria regionale di Milano, con una recente pronuncia, ha stabilito che la mancanza della ricevuta che attesta l'invio della documentazione all'Enea, non impedisce al contribuente di ottenere la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica dell'edificio, essendo sufficiente dimostrare l'esecuzione dei lavori e di aver sostenuto le relative spese.

Il fatto. L'Agenzia delle Entrate nega ad un contribuente il diritto alla detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di un immobile, motivando tale diniego a fronte della mancata produzione della ricevuta di invio della documentazione all'Enea ed inviando al destinatario relativa cartella di pagamento.

Il contribuente impugna la cartella esattoriale dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che, dopo aver analizzato la vicenda, respinge il ricorso precisando che l'invio della documentazione all'Enea è condizione essenziale per poter beneficiare dell'”eco bonus” non essendo sufficiente limitarsi a dimostrare di aver sostenuto il costo dell'opera.

Il contribuente, convinto della legittimità del suo operato, impugna la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale che gli aveva negato il diritto alla detrazione fiscale per i lavori di riqualificazione energetica di un edificio a causa di una irregolarità della documentazione inviata all'Enea.

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Fra i motivi posti a fondamento dell'appello il contribuente precisa che la sentenza di primo grado non ha per nulla tenuto conto delle argomentazioni a sua difesa: in base alle quali l'invio della documentazione all'Enea non riveste il contenuto di vaglio e di controllo bensì una mera comunicazione formale e da essa, pertanto, non può farsi discendere alcuna decadenza dal beneficio del diritto alla detrazione fiscale per il contribuente, potendo tale condotta omissiva essere assoggettata a sanzione così come dispone l'art. 11 del decreto legislativo n. 471/1997.

La decisione. La Commissione tributaria regionale, invece, condividendo l'impostazione dell'appellante accoglie il ricorso ribadendo a tal proposito che una circolare dell'Agenzia delle Entrate (n. 21/E del 23.4.2010), in nessun punto fa riferimento alla decadenza del beneficio in questione: rilevando al paragrafo 3 dove fa riferimento alla Detrazione d'imposta del 55% per interventi di risparmio energetico, ed in particolare al paragrafo 3.7, che il contribuente può rettificare, con comunicazione da trasmettere all'Enea, eventuali errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa.

In base a tale valutazione, quindi, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'omissione contestata dall'Agenzia delle Entrate, che in un secondo momento ha ricevuto dal contribuente comunicazione di rettifica, non può giustificare la decadenza del beneficio fiscale di detrazione dell'imposta del 55% per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti.

Sentenza
Scarica Commissione tributaria regionale di Milano, 9.2.2015, n. 853
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