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L'appello contro una sentenza che decide sull'impugnazione della deliberazione condominiale va proposto con citazione

Sentenza che decide sull'impugnazione delle deliberazioni condominiali, appello e citazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Tizio, proprietario di un’unità immobiliare nel condominio Alfa, impugna l’ultima deliberazione adottata dall’assemblea della compagine cui partecipa. Il condominio si costituisce in giudizio e ne segue una causa al termine della quale le richieste del comproprietario vengono respinte. La sentenza viene, quindi, impugnata da Caio, avente causa dell’originario attore.

La Corte d’appello adita dichiara l’appello inammissibile poiché, a suo dire, proposto in modo errato con citazione piuttosto che con ricorso e comunque tardivo. Da qui ne segue il ricorso per Cassazione.

Parafrasando una nota frase che appare nei titoli di coda: “Ogni riferimento a fatti e persone non è puramente casuale”.

Quello appena descritto rappresenta all’incirca il fatto che ha portato la Corte di Cassazione a pronunciare la sentenza n. 24715 depositata in cancelleria lo scorso 23 novembre. Gli ermellini hanno ribaltato l’esito del giudizio di secondo grado (cassando con rinvio la sentenza, come si dice in gergo tecnico).

Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, “ l'appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di una delibera dell'Assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge ad hoc, va proposto - secondo la regola generale contenuta nell'art. 342 c.p.c. - con citazione; ne consegue che la tempestività dell'appello va verificata in base alla data di notifica dell'atto di citazione e non alla data di deposito dell'atto di gravame nella cancelleria del giudice ad quem (Cass. 8 aprile 2009 n. 8536)” (così Cass. 23 novembre 2011 n. 24715).

Nello stesso e identico modo la Cassazione s’era pronunciata nello scorso mese di marzo (Cass. 21 marzo 2011 n. 6412).

Lo stato dell’arte per ciò che concerne l’impugnazione delle deliberazioni condominiali, quindi, è il seguente:

a) l’impugnazione in primo grado dev’essere introdotta con citazione ma anche con ricorso. Il “ma anche” è una citazione involontaria di quello ben più famoso di veltroniana ispirazione di cui ci siamo serviti per descrivere quanto detto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8491 dello scorso 14 aprile.

In quell’occasione la massima espressione del giudice nomofilattico disse che in relazione all’oggetto della causa “ si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziche’ con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c., l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato” (Cass. SS.UU. 14 aprile 2011 n. 8491).

Ebbene, dissero da piazza Cavour, “a entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneita’ al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge gia’ mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessita’ del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l'attore di un incombente il cui inadempimento puo’ non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione” (Cass. SS.UU. 14 aprile 2011 n. 8491); b) l’appello, invece, va sempre proposto con citazione.

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